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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18722 - pubb. 11/01/2018.

Difetto di ius postulandi dell’avvocato stabilito e nullità assoluta dell’atto di citazione


Tribunale di Milano, 04 Dicembre 2017. Est. Di Plotti.

Mancanza della dichiarazione ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 96/2001 - Conseguenze - Difetto di jus postulandi dell’avvocato stabilito - Nullità assoluta e non sanabile ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c. dell’atto di citazione


L'avvocato stabilito che non produca entro la costituzione in giudizio della parte attrice rappresentata la dichiarazione d'intesa con l'avvocato italiano affiancante, imposta dall'art. 8 d.lgs. n. 96/01 – norma di natura imperativa, inderogabile e con finalità pubblicistica – è privo di ius postulandi ex art. 82, comma 3, c.p.c. L'atto di citazione e la procura alle liti in calce sottoscritti dal solo avvocato stabilito sono pertanto affetti da nullità assoluta e insanabile, con conseguente inammissibilità dell'azione avviata. Trattasi infatti di vizio che non può essere sanato ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. – applicabile solo ai difetti attinenti alla capacità processuale –, né attraverso il rilascio di una nuova procura alle liti in sede di memoria ex art. 183, comma 3, n. 1, c.p.c.. (Simone Gargano) (Katia Guerini Rocco) (riproduzione riservata)

Segnalazione degli Avv.ti Simone Gargano e Katia Guerini Rocco del Foro di Milano


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