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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19170 - pubb. 06/03/2018.

Per il fideiussore non professionista estraneo all’impresa garantita vale il Foro del Consumatore


Tribunale di Bologna, 21 Dicembre 2017. Est. Costanzo.

Competenza  territoriale – Foro del Consumatore – Fideiussore per debito d’impresa – Estraneo all’attività imprenditoriale del debitore garantito – Qualità di consumatore – Sussiste


La materia della tutela del consumatore è disciplinata da norme di derivazione europea, e il giudice nazionale è tenuto all’interpretazione conforme al diritto di derivazione europea. Poiché la Corte di Giustizia di Lussemburgo ha ritenuto insufficiente, per individuare il requisito soggettivo della qualità di consumatore nel fideiussore, il richiamo alla posizione del debito garantito, in mancanza di elementi di fatto idonei a verificare se vi siano collegamenti funzionali tra garanzia prestata e debito e ove il fideiussore non abbia sottoscritto l’atto di coobbligazione nella  veste di professionista e risulti estraneo all’attività imprenditoriale esercitata dal debitore principale, il fideiussore riveste la qualità di consumatore. [Nella fattispecie, il Tribunale ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale, per nullità della deroga contrattuale al cd. foro del consumatore, annullando il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un fideiussore a garanzia di un debito d’impresa.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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