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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19537 - pubb. 20/04/2018.

Contraddittorio telematico in assenza di udienza


Tribunale di Bologna, 21 Settembre 2017. Est. Costanzo.

Processo telematico - Fatto interruttivo del processo - Contraddittorio in assenza di udienza


Avendo parte convenuta depositato in via telematica comunicazione di intervenuto fallimento, ove il giudice inviti il difensore di parte attrice a prendere posizione sul fatto si può instaurare il contraddittorio senza fissazione di una apposita udienza, ma con l’ausilio degli strumenti offerti con il processo civile telematico. [Nella fattispecie, in pendenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali parte convenuta aveva depositato in via telematica comunicazione di intervenuto fallimento; su invito del giudice, parte attrice aveva depositato sempre in via telematica un atto in cui prendeva posizione sul fatto così documentato; il giudice ha infine dichiarato l’estinzione del processo per intervenuto fallimento della parte, senza fissare alcuna udienza.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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