Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10586 - pubb. 12/06/2014

Il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 481 c.p.c. per l'inizio dell'esecuzione è un termine di decadenza e non di prescrizione

Tribunale Reggio Emilia, 26 Maggio 2014. Est. Morlini.


Termine di novanta giorni ex art. 481 c.p.c. – Natura di decadenza e non prescrizione – Necessità di iniziare solo la prima esecuzione in tale termine – Possibilità di utilizzare il primo precetto anche per tutte le esecuzioni successive - Non necessità del precetto in rinnovazione

Astratta validità del precetto in rinnovazione – Illegittimità della sola parte di precetto in rinnovazione relativa alle spese dei precetti precedenti



Il termine di novanta giorni previsto dall’art. 481 c.p.c. entro il quale iniziare l’esecuzione dopo la intimazione del precetto, essendo di decadenza e non prescrizione, è rispettato se entro detto termine si propone la prima esecuzione, non essendo necessario intimare un successivo precetto nel caso in cui occorra procedere ad una ulteriore esecuzione: l’inizio di un’esecuzione implica infatti che il precetto originario possa essere utilizzato per tutte le successive esecuzioni sino al soddisfo del credito. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Nel caso in cui con il precetto in rinnovazione si intimi anche il pagamento delle spese dei precetti precedenti, l’ultimo precetto, in sé valido poiché non integrante un frazionamento di un credito unitario ed un abuso del diritto di agire esecutivamente, è però illegittimo per la parte relativa a tali spese. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


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