Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10785 - pubb. 10/07/2014

Sequestro di beni costituiti in trust e questione di giurisdizione

Tribunale Napoli, 02 Luglio 2014. Est. D'Ambrosio.


Sequestro conservativo - Sequestro di beni costituiti in trust - Procedimento promosso nei confronti di persone fisiche, trustee e società - Giurisdizione



Qualora, nell’ambito dello stesso procedimento, venga richiesto il sequestro di beni appartenenti a trust, a persone fisiche ed a società, si dovrà fare applicazione: i) della legge scelta dal costituenti e quindi delle diverse normative indicate negli atti costitutivi dei trust; ii) dell’articolo 2 del regolamento CE n. 44 del 2001, il quale prevede il foro del domicilio del convenuto e, con riferimento al trust, dell’articolo 5, comma 6 del citato regolamento, secondo il quale la persona domiciliata nel territorio dello Stato membro può essere convenuta in un altro stato membro nella sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola verbale confermata per iscritto, davanti al giudice dello Stato membro nel cui territorio il trust ha domicilio; iii) dell’articolo 22 del medesimo regolamento il quale stabilisce che “indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva in materia di validità, nullità o scioglimento della società o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio dello Stato membro, con riguardo la validità delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato membro. Per determinare tale sede il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato". (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Francesco Fimmanò


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