Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11807 - pubb. 17/12/2014

Sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo: ammissibile anche in ragione della probabile fondatezza dell'opposizione e della valutazione di legittimità del decreto che concede la provvisoria esecutività

Tribunale Torino, 07 Luglio 2014. Est. Di Capua.


Procedimento di ingiunzione - Esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo - Sospensione - Revoca - Esclusione - Competenza del giudice istruttore dell'opposizione

Procedimento di ingiunzione - Esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo - Sospensione - Gravi motivi - Periculum - Probabile fondatezza dell'opposizione - Valutazione della legittimità della concessione del decreto e della provvisoria esecutività - Ammissibilità



Secondo l’orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo disposta ai sensi dell’art. 642 c.p.c. può essere oggetto di sospensione e non di revoca, e unico funzionalmente competente a emanare il relativo provvedimento a mente dell’art. 649 c.p.c. è il giudice istruttore della causa di opposizione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

I “gravi motivi” possano attenere non soltanto al periculum, qualora si ritenga che l’esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell’opposizione ma anche, a prescindere dalla sussistenza di tale presupposto, alla probabile fondatezza dell’opposizione e finanche alla legittimità della concessione del decreto o della provvisoria esecutività dello stesso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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