Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12862 - pubb. 18/06/2015

Conclusione di un accordo transattivo in corso di causa, mediante scambio di proposta conciliativa e successiva accettazione, conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere

Tribunale Verona, 22 Marzo 2015. Est. Vaccari.


Conclusione di un accordo transattivo in corso di causa - Scambio di proposta conciliativa e successiva accettazione - Declaratoria di cessazione della materia del contendere



Qualora, nel corso di un giudizio, una delle parti formuli in una udienza una proposta conciliativa e la controparte, comparsa personalmente, l’accetti alla successiva udienza deve ritenersi che, nel momento in cui il proponente abbia avuto conoscenza della accettazione della sua proposta da parte della controparte, momento che va individuato nella medesima predetta udienza, alla quale aveva partecipato il difensore del proponente munito di procura speciale o al più tardi in quella ad essa successiva, tra le medesime parti sia stato concluso un accordo transattivo, secondo il meccanismo di cui all’art. 1326 commi 1 e 3, c.c. Rispetto ad una simile ipotesi infatti l’accettazione della proposta conciliativa non può ritenersi tardiva, sia perché per essa non era stato fissato nessun termine sia perchè era stata formalizzata all’udienza immediatamente successiva a quella in cui era stata formulata la proposta e inoltre risulta rispettato il requisito della forma scritta di cui all’art. 1967 c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Massimo Vaccari


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