Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1420 - pubb. 04/12/2008

Opposizione a decreto ingiuntivo e chiamata in causa di terzo

Tribunale Torino, 08 Ottobre 2008. Est. Di Capua.


Opposizione e decreto ingiuntivo – Chiamata in causa di terzo da parte dell’opponente – Modalità – Citazione diretta alla prima udienza.

Opposizione e decreto ingiuntivo – Istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 cod. proc. civ. – Decreto inaudita altera parte – Esclusione – Instaurazione del contraddittorio – Necessità.



Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente, rivestendo la posizione di attore in senso formale e di convenuto in senso sostanziale, ove intenda chiamare in causa un soggetto diverso dal ricorrente in fase monitoria e convenuto-opposto, deve farlo, a pena di decadenza, citandolo direttamente per la prima udienza insieme al convenuto-opposto, nel rispetto dei termini per comparire, salvo il caso in cui l’interesse dell’attore-opponente alla chiamata in causa sia sorto a seguito delle difese svolte dal convenuto-opposto nella comparsa di risposta. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)

Non può provvedersi con decreto inaudita altera parte sull’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto proposta dall’opponente, in quanto l’art. 649 c.p.c. presuppone il contraddittorio con le parti; né può ritenersi applicabile il disposto dell’art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c., in forza del generale richiamo di cui all’art. 669 quaterdecies c.p.c., in quanto, secondo l’orientamento della dottrina prevalente, meritevole di essere condiviso, il procedimento ex art. 649 c.p.c., pur avendo la funzione di assicurare che l’eventuale revoca del decreto ingiuntivo opposto possa successivamente avvenire senza che nel frattempo si determini un pregiudizio grave o irreparabile per l’istante, risulta disciplinato in modo assolutamente autonomo sulla base di una disposizione che rende incompatibile l’estensione delle norme sul processo cautelare uniforme. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 269 c.p.c.

Massimario, art. 645 c.p.c.

Massimario, art. 649 c.p.c.


TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Sezione Terza Civile

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Il Giudice Istruttore

-Visti gli atti della causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 27529/08 R.G.

promossa da:

S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo GRAMAGLIA (parte attrice-opponente);

contro:

E. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa (nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto) dall’Avv. * (parte convenuta-opposta);

e contro:

D. F. (terzo chiamato);

 

-I-

-Letta la dichiarazione effettuata da parte attrice-opponente in atto di citazione in opposizione, nella causa civile iscritta al n. 27529/08 R.G., di autorizzazione alla chiamata di un terzo in causa (tale sig. D. F., peraltro già correttamente direttamente citato in giudizio da parte attrice-opponente stessa);

 

-ritenuta l’inammissibilità della suddetta istanza, dovendosi condividersi l’orientamento seguito da una parte della giurisprudenza (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Ord. 26 febbraio 2008 in “Diritto & Giustizia” on line sul sito www.dirittoegiustizia.it -arretrato del 18.09.2008-, in “Giurisprudenza Piemonte” on line sul sito www.giurisprudenza.piemonte.it ed in “Giuraemilia - Utet Giuridica” sul sito www.giuraemilia.it -aggiornamento del n. 26/2008 del 26.02.2008-; Tribunale Catania, 10 settembre 2004 in Giur. merito 2005, f. 1, 1; Tribunale Reggio Calabria, 24 maggio 2004 in Giur. merito 2004, 1944; Tribunale Reggio Calabria, 24 ottobre 2003 in Giur. merito 2004, 920; Tribunale Torino, 31 maggio 2003 in Giur. merito 2003, 2424; Tribunale Milano, 28 novembre 2002 in Foro it. 2003, I,2116; Tribunale Firenze, 5 luglio 2001 in Foro toscano 2001, 261; Pretura Matera, 4 novembre 1998 in Foro it. 1999, I,3107; Pretura Torino, 31 luglio 1996 in Giur. it. 1997, I,2, 378), secondo cui:

·                  nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente, rivestendo la posizione di attore in senso formale e di convenuto in senso sostanziale, ove intenda chiamare in causa un soggetto diverso dal ricorrente in fase monitoria e convenuto-opposto, deve farlo, a pena di decadenza, citandolo direttamente per la prima udienza insieme al convenuto-opposto, nel rispetto dei termini per comparire, salvo il caso in cui l’interesse dell’attore-opponente alla chiamata in causa sia sorto a seguito delle difese svolte dal convenuto-opposto nella comparsa di risposta;

·                  dunque, l’attore-opponente può chiamare un terzo in causa senza necessità di richiedere alcuna autorizzazione al giudice o di instare per il differimento della prima udienza a tal fine, non essendovi alcuna norma che vieti all’opponente di evocare nel giudizio, quali convenuti in senso formale, soggetti diversi ed ulteriori rispetto alla parte che ha richiesto ed ottenuto l’ingiunzione;

·                  sarà se mai il convenuto-opposto a dover chiedere lo spostamento dell’udienza di prima comparizione, ai sensi dell’art. 269 c.p.c., quando volesse chiamare altri ancora, senza peraltro necessitare - neppure lui - di autorizzazione alla chiamata, non più prevista nella disciplina novellata;

 

-II-

-Letta l’istanza proposta da parte attrice-opponente nell’atto di citazione intesa ad ottenere la sospensione “inaudita altera parte” della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c.,;

-rilevato che parte convenuta-opposta ha notificato a controparte due atti di pignoramento presso terzi, con udienze ex art. 547 c.p.c. fissate, rispettivamente, in data 07.10.2008 ed in data 17.10.2008 (cfr. docc. 8 e 9 di parte attrice-opponente)

-ritenuto di non poter provvedere con Decreto inaudita altera parte” in quanto, a prescindere dalla sussistenza o meno dei presupposti per la sospensione del decreto ingiuntivo opposto:

·                  l’art. 649 c.p.c. prevede testualmente che “il giudice istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell’art. 642 c.p.c.”;

·                  dunque, il legislatore richiede la pronuncia di un’Ordinanza, in quanto tale pronunciata dopo aver instaurato il contraddittorio con le parti;

·                  né può ritenersi applicabile il disposto dell’art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c., in forza del generale richiamo di cui all’art. 669 quaterdecies c.p.c. in quanto, secondo l’orientamento della dottrina prevalente, meritevole di essere condiviso, il procedimento ex art. 649 c.p.c., pur avendo la funzione di assicurare che l’eventuale revoca del decreto ingiuntivo opposto possa successivamente avvenire senza che nel frattempo si determini un pregiudizio grave o irreparabile per l’istante, risulta disciplinato in modo assolutamente autonomo sulla base di una disposizione che rende incompatibile l’estensione delle norme sul processo cautelare uniforme;

·                  del resto, l’art. 649 c.p.c. prevede che il Giudice disponga la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza non impugnabilee, dunque, ai sensi dell’art. 177, 3° comma, n. 2), c.p.c., non revocabile;

 

-ritenuto, peraltro, di dover fissare a breve l’udienza per l’instaurazione del contraddittorio tra le parti sulla predetta istanza (essendo l’udienza di prima comparizione fissata al 16.01.2009);

P.Q.M.

D I C H I A R A

l’inammissibilità dell’istanza avanzata da parte attrice-opponente in atto di citazione di autorizzazione alla chiamata del terzo in causa (terzo già correttamente direttamente citato da parte attrice-opponente stessa).

F I S S A

udienza avanti a sé per provvedere sull’istanza ex art. 649 c.p.c. in data martedì 21 ottobre 2008 ore 09,30 (nell’ufficio del dr. DI CAPUA n. 41214 al piano 4° - Scala B).

M A N D A

a parte ricorrente di notificare il presente Decreto (essendo già stato notificato l’atto di citazione contenente l’istanza) a controparte entro il 14.10.2008.

M A N D A

alla Cancelleria di comunicare il presente Decreto a parte attrice-opponente costituita, autorizzando il mezzo fax, stante l’urgenza

Torino, lì 08.10.2008

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Dott. Edoardo DI CAPUA

 

Depositata in data 08.10.2008


Testo Integrale