Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1441 - pubb. 21/12/2008

Mancata costituzione dell'appellante ed improcedibilità dell'appello

Tribunale Torino, 28 Gennaio 2008. Est. Di Capua.


Procedimento d’appello – Mancata costituzione dell’appellante – Improcedibilità del giudizio – Sussistenza – Riassunzione – Esclusione.



In tema di improcedibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 348, comma 1, c.p.c., nel testo sostituito con efficacia dal 30 aprile 1995, dall’art. 54 l. 26 novembre 1990 n. 353, la mancata costituzione dell’appellante nel termine di cui all’art. 165 c.p.c., determina automaticamente l’improcedibilità dell'appello, restando esclusa sia, per il caso di mancata costituzione di entrambe le parti, l’applicazione del regime di cui all'art. 171, comma 1, in relazione all’art. 307, comma 1, c.p.c. e, quindi, la possibilità di una riassunzione del processo entro l’anno dalla scadenza del termine di cui all’art. 166 per la costituzione dell’appellato, sia, in ipotesi di costituzione dell’appellato nel termine di cui all’art. 166, l’applicazione dell'art. 171, comma 2, dello stesso codice e, quindi, la possibilità della costituzione dell’appellante fino alla prima udienza, sia infine, per il caso di costituzione di entrambe le parti, una trattazione dell’appello.
Una volta che l’appello sia stato dichiarato inammissibile consegue, in forza del “principio della consumazione dell’impugnazione”, anche l’inammissibilità del successivo appello proposto con atto di citazione in riassunzione. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)


 


SENTENZA

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  ED  ESPOSIZIONE DEI FATTI

§ In primo grado.

-Con atto di citazione datato 08.09.2003 ritualmente notificato, la società  L. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Torino la FONDIARIA - S.A.I. S.p.a. - Divisione S.A.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, il sig. G. I. e la società A.C. di C. V. & C. S.n.c., in persona del socio legale rappresentante pro tempore, esponendo:

·       che il giorno 16.05.2003, alle ore 11,30, in Torino, alla strada B*, il camion di parte convenuta, targato *, assicurato FONDIARIA SAI S.p.a., passando nell’ingresso dello stabilimento attoreo, urtava violentemente l’ingresso danneggiando il portone e facendolo cadere a terra fuori dai binari;

·       che l’attore subiva danni ammontanti ad Euro 9.000,00, come risulta dalla fattura (doc. 2).

Pertanto, la società  L. S.p.a. concludeva chiedendo l’accertamento della responsabilità esclusiva delle parti convenute nel sinistro in oggetto, e la loro condanna in solido al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice nell’incidente per cui è causa, come quantificati ai capitoli di prova, nei limite di competenza del giudice adito per l’intera domanda.

-Alla prima udienza avanti al Giudice di Pace, si costituiva la parte convenuta FONDIARIA SAI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta, contestando la domanda di parte attrice e chiedendone il rigetto.

-Nessuno si costituiva invece per le parti convenute sig. G. I. e società A.C. di C. V. & C. S.n.c. ed il Giudice di Pace, verificata la rituale notificazione della citazione, le dichiarava contumaci.

-Veniva svolta attività istruttoria, attraverso l’escussione di alcuni testimoni, nonché la nomina di un C.T.U. .

-Infine, la causa, anche documentalmente istruita, veniva trattenuta dal Giudice di Pace per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.

-Con Sentenza n. 15757/05, datata 23.11.2005, depositata in pari data, il Giudice di Pace di Torino rigettava la domanda proposta da parte attrice società  L. S.p.a., condannando quest’ultima al rimborso delle spese processuali in favore di parte convenuta costituita.

§ In grado di appello.

-Con atto di citazione in riassunzione datato 26.06.2006, ritualmente notificato, la società  L. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva appello avverso la citata sentenza del Giudice di Pace di Torino, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.

In particolare, per quanto rileva nel presente giudizio, parte appellante esponeva:

·       che, con precedente atto di citazione datato 16.03.2006 ritualmente notificato, la società  L. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva appello avverso la citata sentenza del Giudice di Pace di Torino,

·       che, peraltro, la parte appellante non provvedeva all’iscrizione della causa a ruolo nel termine previsto dalla legge;

·       che, pertanto, la parte appellante procedeva a nuova notifica dell’atto di appello in riassunzione datato 26.06.2006.

-Si costituiva la parte appellata FONDIARIA - S.A.I. S.p.a. - Divisione S.A.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta, eccependo  l’improcedibilità dell’atto di appello datato 16.03.2006 e, conseguentemente,  l’improcedibilità dell’atto di appello in riassunzione datato 26.06.2006 e, nel merito, il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

-All’udienza in data 26.10.2007 il Giudice, fatte precisare alle parti le conclusioni così come in epigrafe, tratteneva la causa in decisione, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’art. 190 c.p.c., richiamato dall’art. 352, comma 1°, c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Sull’improcedibilità dell’appello proposto con l’atto di citazione datato 16.03.2006, ai sensi dell’art. 348 c.p.c. e sulla conseguente inammissibilità dell’appello proposto con l’atto di citazione in riassunzione datato 26.06.2006, ai sensi dell’art. 358 c.p.c. .

In via pregiudiziale, anche in accoglimento dell’eccezione proposta dalla parte appellata costituita, dev’essere dichiarata l’improcedibilità dell’appello proposto con l’atto di citazione datato 16.03.2006 notificato dalla società  L. S.p.a., ai sensi dell’art. 348 c.p.c. e, conseguentemente, l’inammissibilità del successivo appello proposto con l’atto di citazione in riassunzione datato 26.06.2006, ai sensi dell’art. 358 c.p.c. .

I. Invero, per quanto concerne le forme e i termini della costituzione in appello, si deve innanzitutto richiamare l’art. 347, 1° comma, c.p.c., ai sensi del quale “La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale” e, dunque, la costituzione dell’appellante deve avvenire ai sensi dell’art. 165 c.p.c. .

L’appellante deve pertanto costituirsi nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell’atto di appello ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione dei termini a norma dell’art. 163 bis c.p.c., mediante il deposito di un fascicolo in Cancelleria, contenente l’atto di citazione d’appello notificato, il mandato alle liti, la copia della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 347, 2° comma, c.p.c., i documenti offerti in comunicazione ed il fascicolo della fase di primo grado. L’appellante deve infine depositare la nota di iscrizione a ruolo.    A norma dell’art. 165, ult. comma, c.p.c., se il giudizio è instaurato nei confronti di più convenuti, l’originale della citazione dev’essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione.

II. Ciò chiarito, l’appello proposto con l’atto di citazione datato 16.03.2006 dev’essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 348 c.p.c., il quale dispone che “l’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, se l’appellante non si costituisce in termini.”

Risulta, infatti, pacifico in causa (in quanto ammesso dalla stessa parte appellante) e documentalmente provato che:

·       con un primo atto di citazione datato 16.03.2006 ritualmente notificato, la società  L. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto appello avverso la citata sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 15757/05, datata 23.11.2005, depositata in pari data;

·       peraltro, la parte appellante non ha provveduto a costituirsi ed iscrivere la causa a ruolo nel termine di giorni 10 dalla notificazione dell’atto di appello, ai sensi degli artt. 347 e 165 c.p.c. .

·       la parte appellante ha quindi proceduto a notificare un “atto di appello in riassunzione” datato 26.06.2006.

III. In dottrina era stato assai dibattuto il problema se il rinvio alle norme del procedimento davanti al Tribunale,  contenuto nell’art. 347, 1° comma, c.p.c., fosse da estendersi anche all’art. 171, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale “Se una delle parti si è costituita rispettivamente entro il termine a lei assegnato, l’altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza…”.

Precisamente, ci si chiedeva se l’appellante che non si fosse costituito in termini potesse invocare a proprio favore la predetta norma, nel caso di tempestiva costituzione dell’appellato.

Ora, nel vigore della disciplina anteriore alla Legge n. 353/1990, la formulazione dell’art. 348 c.p.c., prevedendo esplicitamente l’ipotesi per la quale l’appellante  non si fosse costituito fino alla prima udienza, forniva un preciso supporto per ritenere applicabile anche al giudizio d’appello il richiamato art. 171, 2° comma, c.p.c. .

Invece, nel vigore dell’attuale disciplina, secondo l’opinione unanime della dottrina, l’applicazione dell’art. 171, 2° comma, c.p.c., in grado di appello deve sicuramente escludersi, essendo ostacolata dal disposto dell’art. 348 c.p.c. che, come si è accennato, non prevede più la possibilità di costituzione fino alla prima udienza.

Pertanto, la tardiva costituzione dell’appellante dà luogo irrimediabilmente alla improcedibilità, posto che neppure la costituzione tempestiva dell’appellato può valere ad attribuirgli nuove facoltà.

IV. Deve, pertanto, condividersi l’orientamento della Cassazione prevalente (se non pacifica) secondo cui, in tema di improcedibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 348, comma 1, c.p.c., nel testo sostituito con efficacia dal 30 aprile 1995, dall’art. 54 l. 26 novembre 1990 n. 353, la mancata costituzione dell’appellante nel termine di cui all’art. 165 c.p.c., determina automaticamente l’improcedibilità dell'appello, restando esclusa sia, per il caso di mancata costituzione di entrambe le parti, l’applicazione del regime di cui all'art. 171, comma 1, in relazione all’art. 307, comma 1, c.p.c. e, quindi, la possibilità di una riassunzione del processo entro l’anno dalla scadenza del termine di cui all’art. 166 per la costituzione dell’appellato, sia, in ipotesi di costituzione dell’appellato nel termine di cui all’art. 166, l’applicazione dell'art. 171, comma 2, dello stesso codice e, quindi, la possibilità della costituzione dell’appellante fino alla prima udienza, sia infine, per il caso di costituzione di entrambe le parti, una trattazione dell’appello. Infatti, il richiamo alle «forme» ed ai «termini» del procedimento avanti al tribunale, contenuto nell’art. 347, comma 1, c.p.c., per quanto attiene alla costituzione dell’attore, deve ritenersi riferito esclusivamente al termine di cui all’art. 165 c.p.c., in quanto lo impone il tenore dell’art. 348 del codice di rito, che, stabilendo espressamente l’improcedibilità dell’appello per la mancata costituzione in termini e prevedendo una sanzione ricollegata all’inosservanza del termine per la costituzione dell’appellante, rende incompatibile - ai sensi dell’art. 359 c.p.c. - che l’applicazione di tale sanzione possa essere posta nel nulla da un comportamento successivo dell’appellante, soggetto destinatario della sanzione o dell’altra parte o di entrambe le parti. L’applicazione della norma dell’art. 171, comma 2, c.p.c. resta possibile, invece, per il caso di costituzione tempestiva dell'appellante, consentendosi in tal caso la costituzione dell’appellato all’udienza  (ferma l’applicazione del comma 1 dell’art. 343, c.p.c., in punto di decadenza dall’appello incidentale e salva in ogni caso l’applicazione del comma 2 di tale norma) (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. III, 24 gennaio 2006, n. 1322 in Giust. civ. 2007, 3 708 ed in Guida al diritto 2006, 13 82; in senso conforme cfr. anche Cass. civile, sez. III, 31 maggio 2005, n. 11594 in Giust. civ. Mass. 2005, 5;  Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2004, n. 6782 in Dir. e prat. soc. 2005, 14/15 87;  Cass. civile, sez. I, 23 luglio 2003, n. 11423 in Giur. it. 2004, 736;  Cass. civile, sez. trib., 17 gennaio 2002, n. 463 in Giust. civ. Mass. 2002, 75).

In particolare, la Cassazione ha precisato che la previsione dell’art. 171 comma 2 deve ritenersi incompatibile con il tenore dell’art. 348 del codice di rito, il quale esclude in ogni caso la possibilità di una ritardata costituzione di una delle parti o l’applicazione dell’istituto dell’estinzione per la loro inattività, stabilendo espressamente l’improcedibilità dell’appello, senza attribuire alcun rilievo al comportamento dell’altra parte, così che, a seguito della novella del 1990, i due termini di costituzione, fissati per l’appellante e l’appellato, sono indipendenti l’uno dall’altro e ciascuna parte è tenuta ad osservare il proprio (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 23 luglio 2003, n. 11423 in Giur. it. 2004, 736).

V. Dall’improcedibilità dell’appello proposto con l’atto di citazione datato 16.03.2006 notificato dalla società  L. S.p.a., ai sensi dell’art. 348 c.p.c., consegue poi  l’inammissibilità del successivo appello proposto con l’atto di citazione in riassunzione datato 26.06.2006.

Ai sensi dell’art. 358 c.p.c., infatti, “L’appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.”

E’ questo il c.d. “principio della consumazione dell’impugnazione” che, secondo un consolidato orientamento della Cassazione, opera, tuttavia, soltanto dopo che sia intervenuta la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, mentre invece, fino a che una tale dichiarazione non sia intervenuta, la pura e semplice pendenza della precedente impugnazione non preclude la valida rinnovazione dell’impugnazione o la proposizione di una seconda impugnazione di contenuto identico o anche diverso rispetto alla prima.

Peraltro, se, da una parte, il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità, possa essere proposto un secondo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, dall’altra parte, la seconda impugnazione deve risultare tempestiva, dovendo la tempestività valutarsi, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non in relazione al termine annuale, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante. In tal caso l’inammissibilità della seconda impugnazione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non è sanata dalla costituzione dell’appellato, in quanto la tardività dell’appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. II, 30 giugno 2006, n. 15082 in Giust. civ. Mass. 2006, 6).

In senso conforme possono anche richiamarsi le seguenti ulteriori pronunce della Cassazione:

·       “Nell’ipotesi in cui la stessa parte abbia proposto, avverso la medesima sentenza, due successivi appelli, il primo dei quali inammissibile, senza tuttavia che, alla data di proposizione del secondo gravame, detta inammissibilità sia stata dichiarata (realizzandosi, in tal caso, l’effetto della consumazione dell’impugnazione), il termine per la proposizione della seconda impugnazione è quello breve, decorrente dalla notificazione della prima impugnazione” (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. III, 18 gennaio 2006, n. 835 in Giust. civ. Mass. 2006, 1 44);

·       “Il principio di consumazione dell’impugnazione, secondo un’interpretazione conforme ai principi costituzionalizzati del giusto processo, che sono diretti a rimuovere, anche nel campo delle impugnazioni, gli ostacoli alla compiuta realizzazione del diritto di difesa, rifuggendo formalismi rigoristici, impone di ritenere che, fino a quando non intervenga una declaratoria di improcedibilità, possa essere proposto un secondo atto di appello, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva e si sia svolto regolare contraddittorio tra le parti” (cfr. in tal senso:  Cass. civile , sez. III, 16 novembre 2005, n. 23220 in Giust. civ. Mass. 2005, 7/8);

·       “La consumazione dell’impugnazione - mentre non consente a chi abbia già proposto una rituale impugnazione di proporne una successiva (di diverso o identico contenuto) - non esclude, fatti salvi determinati limiti, che, dopo la proposizione di un’impugnazione viziata, possa esserne proposta una seconda immune dai vizi della precedente e destinata a sostituirla. In particolare, per espressa previsione normativa (ai sensi degli art. 358 e 387 c.p.c., rispettivamente per l’appello e per il ricorso per cassazione), la consumazione del diritto di impugnazione presuppone l’esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente; per cui, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, è legittimamente consentita la proposizione di un’altra impugnazione (di contenuto identico o diverso) in sostituzione della precedente viziata, a condizione che il relativo termine non sia decorso. Peraltro, con riferimento alla tempestività della seconda impugnazione, occorre aver riguardo non al termine annuale, ma a quello breve, il quale decorre - in difetto di anteriore notificazione della sentenza appellata - dalla data di proposizione della prima impugnazione. Infatti, la proposizione di impugnazione equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata da parte del soggetto che l’abbia proposta e, pertanto, fa decorrere il termine breve per le ulteriori impugnazioni nei confronti del medesimo e/o delle altre parti” (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. III, 27 ottobre 2005, n. 20912 in Giust. civ. Mass. 2005, 10);

·       “Stante l’espressa previsione degli art. 358 e 387 c.p.c., la consumazione del potere di impugnazione presuppone l’esistenza di due impugnazioni della stessa specie nonché, al tempo della proposizione della seconda, una declaratoria di inammissibilità della precedente; pertanto non si ha consumazione del potere di impugnazione quando il suo esercizio sia stato preceduto da una impugnazione di diversa specie.” (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. un., 15 novembre 2002, n. 16162 in D&G - Dir. e giust. 2002, 45 75);

·       “La riproposizione dell’impugnazione inammissibile od improcedibile, consentita fino a che non sia intervenuta la pronunzia giudiziale d’inammissibilità od improcedibilità, è soggetta al termine breve decorrente dalla data della notificazione della prima impugnazione, atteso che tale notificazione, al fine della conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante, deve ritenersi equipollente alla notificazione della sentenza medesima” (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. III, 27 settembre 2000, n. 12803 in Giur. it. 2001, 892);

·       “Il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva, dovendo la tempestività valutarsi, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non in relazione al termine annuale, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante” (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. I, 21 luglio 2000, n. 9569 in Giust. civ. Mass. 2000, 1582);

·       “La consumazione del potere di impugnazione non si verifica in virtù della sola proposizione dell’impugnazione sulla quale incida una causa di inammissibilità o, in genere, un fatto estintivo del processo, bensì per effetto della dichiarazione giudiziale dell’inammissibilità o dell’improcedibilità della impugnazione stessa o dell’estinzione (per rinuncia o per altra causa) del relativo processo. Ne consegue che, fintanto che la detta dichiarazione non sia intervenuta, la pura e semplice pendenza della precedente impugnazione non preclude, sempre che il relativo termine non sia decorso, la valida rinnovazione dell’impugnazione o la proposizione di altro mezzo di gravame” (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. I, 07 settembre 1999, n. 9475 in Giust. civ. Mass. 1999, 1914).

Nel caso di specie, il successivo appello proposto con l’atto di citazione in riassunzione datato 26.06.2006 dev’essere quindi comunque dichiarato inammissibile, in quanto proposto tardivamente. Infatti, il termine breve di trenta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c. per la proposizione del secondo appello decorreva dalla data della notificazione della prima impugnazione, avvenuta in data 08.05.2006/09.05.2006, mentre il secondo appello incidentale è stato notificato soltanto in data 29.06.2006/30.06.2006 e, dunque, tardivamente.

Come si è detto, poi, in tal caso l’inammissibilità della seconda impugnazione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non è neppure sanata dalla costituzione dell’appellato (cfr. in tal senso la citata Cass. civile , sez. II, 30 giugno 2006, n. 15082 in Giust. civ. Mass. 2006, 6).

Pertanto, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del successivo appello proposto con l’atto di citazione in riassunzione datato 26.06.2006.

2) Conclusioni.

I. In conclusione, ai sensi dell’art. 348 c.p.c., dev’essere dichiarata l’improcedibilità dell’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 15757/05, datata 23.11.2005, depositata in pari data, con l’atto di citazione datato 16.03.2006.

II. Conseguentemente,  ai sensi dell’art. 358 c.p.c., dev’essere dichiarata l’inammissibilità dell’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 15757/05, datata 23.11.2005, depositata in pari data, con l’atto di citazione in riassunzione datato 26.06.2006.

III. Stante la soccombenza di parte appellante, quest’ultima dev’essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte appellata costituita le spese processuali del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 20847/06 R.G. promosso dalla la società  L. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore (parte appellante) contro * (parte appellata costituita) e contro la FONDIARIA - S.A.I. S.p.a. - Divisione S.A.I., in persona del legale rappresentante pro tempore (parte appellata costituita) e contro il sig. G. I. e la società A.C. di C. V. & C. S.n.c., in persona del socio legale rappresentante pro tempore (parti appellate contumaci):

1) Dichiara l’improcedibilità, ai sensi dell’art. 348 c.p.c., dell’appello proposto con l’atto di citazione datato 16.03.2006 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino Sentenza n. 15757/05, datata 23.11.2005, depositata in pari data.

2) Dichiara l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 358 c.p.c., dell’appello proposto con l’atto di citazione in riassunzione datato 26.06.2006 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino Sentenza n. 15757/05, datata 23.11.2005, depositata in pari data.

3) Dichiara tenuta e condanna parte appellante società  L. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte appellata costituita FONDIARIA - S.A.I. S.p.a. - Divisione S.A.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi € 3.376,55= (di cui €. 3.000,00  per onorari e diritti, €. 375,00 per 12,5% su diritti ed onorari a titolo di rimborso spese generali ex art. 14 Tariffa Forense ed il resto per esposti), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.

Così deciso in Torino, in data  24 gennaio 2008.

IL GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA

Sent. n. 523/08 – depositata in data 28.01.2008


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