Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14482 - pubb. 18/03/2016

L’estinzione del processo per rinuncia agli atti va dichiarata con sentenza

Tribunale Torino, 12 Febbraio 2016. Est. Di Capua.


Tribunale in composizione monocratica – Rinuncia agli atti del giudizio – Declaratoria di estinzione del processo – Natura di sentenza



L’estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio  ai sensi dell’art. 306 c.p.c. dev’essere dichiarata con sentenza, sulla base delle considerazioni che seguono: nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell’organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall’art. 178 c.p.c.; si rende quindi necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l’eventuale impugnazione mediante appello.
Del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell’estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l’appello. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


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