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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14515 - pubb. 24/03/2016.

Regime di impignorabilità delle pensioni a carattere previdenziale ed assistenziale


Tribunale di Padova, 14 Gennaio 2016. Est. Sabino.

Espropriazione forzata - Pensione di inabilità - Pensione a carattere previdenziale di vecchiaia, invalidità e ai superstiti - Pignorabilità

Espropriazione forzata - Pensione di invalidità e inabilità - Pensione a carattere previdenziale di vecchiaia, invalidità e ai superstiti - Pignorabilità - Limiti

Espropriazione forzata - Pensione di invalidità civile per ciechi totali - Indennità di accompagnamento natura assistenziale - Impignorabilità


La pensione di inabilità erogata ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 222 del 1984 deve essere ricompresa tra le pensioni, a carattere previdenziale, di vecchiaia, invalidità e ai superstiti nonché ai trattamenti pensionistici della assicurazione generale obbligatoria, con la conseguente astratta pignorabilità della stessa, fatti salvi i limiti di cui all'articolo 545, c.p.c. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La giurisprudenza che affermava la impignorabilità, rilevabile anche d'ufficio, delle pensioni di modesto importo, quale quella di invalidità e di inabilità, deve ritenersi superata, in quanto espressiva della medesima ratio, dall'introduzione del settimo comma dell'articolo 545 c.p.c., con la quale il legislatore ha determinato una volta per tutte quale sia la misura necessaria ad assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La pensione per invalidità civile al 100% per ciechi totali e l'indennità di accompagnamento hanno carattere non previdenziale ma assistenziale, in quante volte a garantire unicamente il cosiddetto minimo vitale e a reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia, con conseguente applicabilità alle stesse del regime di impignorabilità di cui all'articolo 545, comma 2, c.p.c. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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