Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14937 - pubb. 04/05/2016

Provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e negoziazione assistita

Tribunale Verona, 02 Maggio 2016. Est. Vaccari.


Mancata risposta all’invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita di cui all’art. 4 comma 1, d.l. 132/2014 – Obbligatorietà della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo richiesto dalla parte invitante – Esclusione

Mancata risposta all’invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita di cui all’art. 4 comma 1, d.l. 132/2014 – Possibilità di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo richiesto dalla parte invitante – Presupposti



La concessione della provvisoria esecuzione a seguito del mancato riscontro a concludere la convenzione di negoziazione assistita deve ritenersi facoltativa, nonostante il richiamo all’art. 642, primo comma, c.p.c. fatto dal predetto articolo. Tale richiamo infatti deve ritenersi errato poiché la norma da ultimo citata impone la concessione della p.e. del decreto a fronte della produzione, a sostegno del ricorso monitorio, di  prove scritte qualificate, alle quali non è assimilabile l’invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il silenzio dell’ingiunta di fronte all’invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita e il mancato pagamento dell’importo di cui alla fattura azionata, nonostante il tempo trascorso dal momento dell’invio dell’invito sono elementi sufficientemente indicativi della sussistenza di un grave pregiudizio nel ritardo che consente la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo richiesto dal creditore- invitante alla negoziazione assistita. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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