Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16410 - pubb. 15/12/2016

In materia di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile

Tribunale Milano, 22 Settembre 2016. Pres., est. Pertile.


Avvocati – Liquidazione dei Compensi – Decreto ingiuntivo emesso in favore dell’Avvocato – Opposizione del cliente – Da proporre nelle forme ex art. 645 c.p.c. in luogo che nelle forme del rito sommario speciale – Chiarimenti



In materia di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, anche dopo la riforma del 2011 (d.lgs n. 150), se il procedimento è limitato al quantum trova applicazione il rito sommario “speciale”, che resta invece escluso qualora il procedimento sia esteso anche alla debenza del compenso professionale; d'altra parte, coerentemente alla ratio della nuova disciplina e ai principi del giusto processo, soltanto quando il giudizio sia circoscritto alla verifica del quantum dovuto appare allora ragionevole la sottrazione di un grado di giudizio alla tutela giurisdizionale. Ne consegue che anche nell’attuale disciplina il rito sommario collegiale non può essere applicato alle controversie estese anche all’an della pretesa dell’avvocato per prestazioni giudiziali civili, e ciò deve essere affermato sia per l'ipotesi in cui la domanda sia stata formulata dal professionista con un ricorso ex art. 28 legge n° 794/1942 sia per il caso in cui la domanda sia stata presentata con ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.c.; conseguentemente, quando con l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso in favore di un avvocato per compensi per attività giudiziale civile, il cliente contesti anche il fondamento della pretesa, e non solo la misura del compenso, si verte in fattispecie che esula dalla previsione dell’art. 14 decreto legislativo n° 150/2011, dal che discende che l’opposizione al decreto ingiuntivo dev’essere proposta con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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