Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22949 - pubb. 30/12/2019

Sospensione dell’esecutività della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione: quando ricorre il danno grave e irreparabile

Appello Roma, 13 Novembre 2019. Pres., est. Patrizia Mannacio.


Sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata in cassazione – Danno grave e irreparabile – Indici di certa irripetibilità delle somme – Difetto di solvibilità dell’accipiens



In sede di valutazione dei presupposti per la concessione della sospensione dell’esecutività della sentenza ex art. 373 c.p.c., ai fini della ricorrenza del danno grave e irreparabile, sono considerati indici di insolvibilità dell’accipiens e, conseguentemente, di sicura irripetibilità delle somme, la circostanza che la società sia inattiva, che non risulti proprietaria di immobili aggredibili in via esecutiva e che nei precedenti esercizi abbia depositato bilanci in perdita. (Maria Maddalena Giungato) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Maria Maddalena Giungato


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