Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24657 - pubb. 17/12/2020

Requisiti di validità della notifica a mezzo posta ai sensi dell’art. 108, comma 1, del d. l. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia)

Tribunale Verona, 17 Settembre 2020. Est. Vaccari.


Notifica a mezzo posta ai sensi dell’art. 108, comma 1, del d. l. 18/2020 (c.d.. Decreto Cura Italia) – Sufficienza ai fini della sua validità della attestazione da parte dell’agente postale della consegna del plico a qualcuno dei soggetti abilitati alla sua ricezione – Esclusione



La procedura di notificazione prevista dall’art. 108, comma 1, del d. l. 18/2020 richiede che si dia conto della partecipazione attiva ad essa del consegnatario dal momento che non solo è previsto che l’agente postale si accerti della sua presenza nel luogo della notificazione, ma anche che il luogo del materiale deposito del plico sia specificamente indicato dal consegnatario dell’atto.

Pertanto non è sufficiente a rispettare tali formalità la sola attestazione da parte dell’agente postale della consegna del plico a qualcuno dei soggetti abilitati alla sua ricezione e il richiamo all’art. 46 del d.l. 34/2020, dovendo invece tale attestazione descrivere in maniera sufficientemente dettagliata e precisa tutte le fasi della notifica, ivi comprese le modalità di identificazione dell’interlocutore dell’agente postale e l’indicazione del luogo esatto in cui ha lasciato il plico. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


TRIBUNALE DI VERONA

TERZA SEZIONE civile

VERBALE DELLA CAUSA N. 2979 DELL’ANNO 2020  

 

Nel procedimento cautelare ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c.. promosso

DA

A. VIVA SRL con l’avv. B. S.

CONTRO

MIRKO B., S. Samantha

Oggi 17/09/2020 11.05   innanzi al giudice designato dott. Massimo Vaccari sono presenti:

Per parte ricorrente l’avv. B. S.; nessuno è presente per parte resistente; non è comparso il ctu nominato.

L’avv. B. dimette copia del ricorso notificato e dell’avviso di ricevimento dello stesso;

Il Giudice rilevata l’inesistenza della notifica del ricorso;

che essa risulta essere stata effettuata in data 17 giugno 2020 ai sensi dell’art. 108, comma 1, del d. l. 18/2020 (c.d.. Decreto Cura Italia);

che infatti l’art. 46, comma 1, lett. b) del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto l’abrogazione del comma 1 bis della norma suddetta, che aveva previsto, in relazione alla notifica degli atti giudiziari, che: “Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890... gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii... con la procedura ordinaria di firma di cui all’art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell’avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell’avviso di ricevimento...”;

che tale modifica pare difficilmente comprensibile poiché ha ripristinato il regime previgente, che prevede un procedimento di notificazione poco garantito, in quanto               interamente demandato all’agente postale, nonostante il miglioramento della situazione sanitaria nazionale che ha comportato il sensibile allentamento delle misure dirette a prevenire la diffusione dell’epidemia di Covid 19;

che in ogni caso, come già rilevato da questo giudice in altri provvedimenti, l’art. 108 comma 1, succitato prevede una procedura di notifica degli atti inviati a mezzo posta distinta in quattro fasi: 1) accertamento da parte dell’operatore postale della presenza del destinatario del plico ovvero di altri soggetti abilitati alla sua ricezione; 2) immissione del plico nella cassetta postale o in altro luogo indicato dal consegnatario; 3) firma dell’operatore postale in luogo di quella del consegnatario sui documenti di consegna; 4) attestazione sui medesimi documenti di consegna da parte dell’operatore delle “modalità di recapito;

che tale procedura di notificazione richiede che si dia conto della partecipazione attiva del consegnatario dal momento che non solo è previsto che l’agente postale si accerti della sua presenza nel luogo della notificazione, ma anche che il luogo del materiale deposito del plico sia specificamente indicato dal consegnatario dell’atto;

che pertanto non è sufficiente a rispettare tali formalità la sola attestazione da parte dell’agente postale della consegna del plico a qualcuno dei soggetti abilitati alla sua ricezione e il richiamo all’art. 46 del d.l. 34/2020, come è acceduto nel caso di specie, dovendo invece tale attestazione descrivere in maniera sufficientemente dettagliata e precisa tutte le fasi della notifica, ivi comprese le modalità di identificazione dell’interlocutore dell’agente postale e l’indicazione del luogo esatto in cui ha lasciato il plico;

che peraltro nel caso di specie l’agente postale non ha nemmeno precisato nell’avviso di ricevimento da lui compilato le generalità dell’incaricato dei resistenti di cui avrebbe accertato la presenza nel luogo ove avrebbe consegnato il plico;

 

P.Q.M.

Dispone che il ricorrente rinnovi la notifica del ricorso, del decreto di fissazione di udienza, e di copia del presente verbale ai resistenti entro il 27 settembre 2020 e rinvia la causa all’udienza del 5.11.2020 h. 10.45 avvertendo i resistenti che potranno munirsi di difensore e chiamare in causa eventuali terzi entro il 20 ottobre 2020.

Il G.U.

Dott.Massimo Vaccari