Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 248 - pubb. 01/01/2007

Trasformazione di società e inibitoria ex art. 700 c.p.c.

Tribunale Reggio Emilia, 13 Gennaio 2006. Est. Scati.


Nuovo diritto societario – Trasformazione di società di persone in società di capitali – Applicazione dell’art. 2500 ter c.c. a società costituite prima della riforma del diritto societario – Esclusione.

Trasformazione di società di persone in società di capitali – Ricorso ex art. 700 c.p.c. – Periculum in mora – Sussistenza.



In ossequio al principio dell’irretroattività della legge di cui all’art. 11 delle preleggi ed in assenza di contraria disposizione di legge, l’art. 2500 ter c.c. - che consente la trasformazione delle società di persone in società di capitali con la semplice maggioranza delle quote anziché all’unanimità secondo quanto prevede l’art. 2252 c.c. - è applicabile esclusivamente alle società costituite dopo l’entrata in vigore della riforma del diritto societario.

Sono ravvisabili periculum in mora e fumus boni iuris a fondamento di un ricorso ex art. 700 c.p.c. volto ad impedire la trasformazione di una società di persone in società di capitali in assenza dei requisiti di legge.


 


Il giudice designato, a scioglimento della riserva

OSSERVA

C. M., unico socio accomandatario della “F.illi C. di C. O., M. & C. s.a.s.”, nonché i soci accomandanti C. S. e Co. Anna, titolari di una partecipazione complessivamente pari al 38,93% hanno chiesto, a mezzo di ricorso ex art. 700 c.p.c., di inibire agli altri soci di procedere a maggioranza ex art. 2500 ter c.c. alla trasformazione della società da s.a.s. a s.r.l.

Tale trasformazione dovrebbe avvenire tuttora all’unanimità in considerazione della volontà espressa in tal senso dai soci in epoca anteriore alla entrata in vigore della riforma del diritto societario.

A sostegno di tale assunto i ricorrenti hanno dedotto:

1) che l’art. 13 dello statuto sociale, introdotto ex novo con l’atto di “adozione di nuovi patti sociali” del 21 aprile 1997, prevede che “per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle norme vigenti in materia di società in accomandita semplice” e richiama quindi per implicito il disposto di cui all’art. 2252 c.c. secondo cui, salvo diversa pattuizione, il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci; 

2) che gli artt. 9 e 10 dello statuto, in deroga alla regola posta dall’art. 2322 c.c., stabiliscono l’assoluta intrasferibilità per atto fra vivi delle quote (anche quelle degli accomandanti) senza il preventivo consenso di tutti i soci e subordinano il subentro degli eredi del socio accomandante al consenso dei soci superstiti; 

3) che la volontà che qualsiasi modifica dello statuto e dell’assetto della società potesse avvenire solo con il consenso di tutti i soci era quindi chiaramente espressa dalle norme statutarie ed era, del resto, logica conseguenza del fatto che la società era composta da due nuclei familiari fra di loro parenti che vivevano della e nella società ove erano stati conferiti parte dei loro beni, comprese le abitazioni.  

Ciò posto il giudicante osserva quanto segue

Occorre premettere che la norma di cui all’art. 2500 ter c.c. è indubbiamente di natura sostanziale e a carattere innovativo. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 11 delle preleggi al codice civile, la norma stessa non ha efficacia retroattiva in mancanza di una espressa previsione in senso contrario.

Vero è che secondo il costante orientamento della Corte di legittimità ed alcune pronunce della stessa Corte Costituzionale le norme aventi carattere innovativo si applicano comunque ai diritti e alle obbligazioni che nascano successivamente all’entrata delle norme stesse.

È altrettanto vero, peraltro, che l’applicabilità dell’art. 2500 ter c.c. alle società costituite antecedentemente alla riforma avrebbe come effetto quello di modificare le componenti essenziali della società in evidente contrasto con l’interesse del singolo socio a che siano mantenute inalterate le basi organizzative, sia soggettive che oggettive, originariamente convenute. E proprio perché si incide sulla originaria regolamentazione del rapporto relativa alla stessa organizzazione dell’ente -che deve ritenersi ormai cristallizzata all’atto della costituzione del rapporto stesso- il ritenere applicabile l’art. 2500 ter c.c. alle società già costituite significherebbe necessariamente attribuire a detta norma quell’efficacia retroattiva che non è consentita dall’art. 11 delle preleggi.

E d’altronde la stessa previsione di “una diversa disposizione del contratto sociale” (che impedirebbe la trasformazione a maggioranza) conferma che la norma non può che ritenersi applicabile alle società costituite successivamente alla sua entrata in vigore. Nelle società costituite prima della riforma, infatti, non poteva nemmeno astrattamente prevedersi tale “diversa disposizione del contratto sociale” (e cioè la necessità del consenso di tutti i soci per la trasformazione) posto che nella previgente disciplina la trasformazione, quale modifica dell’atto costitutivo, doveva avvenire con il consenso di tutti i soci fatta salva una diversa volontà (art. 2252 c.c.).

Né il riconoscimento della facoltà di recesso compensa il diritto del socio a veder mantenute inalterate le basi organizzative della società quali volute originariamente. Tanto più che non è raro il caso che, come nella specie, il socio che si oppone alla trasformazione riveste la qualità di accomandatario e quindi di amministratore della società.

Deve pertanto concludersi, alla luce delle precedenti considerazioni, che l’art. 2500 ter c.c. trova applicazione solo per le società costituite in epoca successiva alla entrata in vigore della riforma societaria. Né l’irretroattività di tale norma contrasta con il principio della legge delega 366/01 di “introdurre disposizioni dirette a semplificare e favorire la trasformazione di società di persone in società di capitale” il quale non può che riferirsi alle società costituite in epoca successiva.

Sussiste pertanto, a prescindere dalle diverse ragioni esposte dai ricorrenti anche mediante il richiamo ad un precedente di merito (cfr. Tribunale Milano 8 luglio 2005) reso in analoga fattispecie, il fumus boni iuris della domanda cautelare.

Quanto al periculum in mora, deve rilevarsi che una volta operata la trasformazione ed eseguita la pubblicità presso il registro delle imprese non può essere più pronunciata l’invalidità dell’atto di trasformazione ed il soggetto che si è opposto a tale operazione ha solo la facoltà di richiedere il risarcimento del danno (cfr. art. 2500 bis c.c.).

Il provvedimento inibitorio è pertanto l’unico strumento per impedire che i ricorrenti subiscano l’irreparabile pregiudizio di veder trasformata la forma della società in difetto dei requisiti di legge.

In accoglimento del ricorso deve essere quindi inibito ai resistenti di procedere a maggioranza alla trasformazione della società.

La novità e controvertibilità della questione trattata consentono di dichiarare l’integrale compensazione delle spese del procedimento. 

P.Q.M. 

Visti gli artt. 669 ter 1° comma, 669 sexies 2° comma e 700 c.p.c. conferma il decreto emesso inaudita altera parte l’8 novembre 2005 e, per l’effetto, inibisce a Carla Cocchi, Massimo C., Maria C. e Claudio Galantini di procedere a maggioranza alla trasformazione della società “F.lli C. di C. O., M. & C. s.a.s.- in società a responsabilità limitata.

Dichiara l’integrale compensazione delle spese processuali