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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25644 - pubb. 13/06/2020.

L’art. 103, comma 6, d.l. n. 18/2020 non trova applicazione con riferimento all’attuazione dell’ordine di liberazione emesso ex art. 560 c.p.c.


Tribunale di Verona, 13 Maggio 2020. Est. Burti.

Espropriazione immobiliare - Custodia - Ordine di liberazione


L’art. 103, comma 6, d.l. n. 18/2020 non trova applicazione con riferimento all’attuazione dell’ordine di liberazione emesso ex art. 560 c.p.c. In tal senso depongono diversi argomenti: 1) il dato letterale, giacché l’art. 103, comma 6, c.p.c. fa riferimento alla “esecuzione” dei “provvedimenti di rilascio”, mentre l’ordine di liberazione viene attuato secondo una forma diversa da quella disciplinata dagli artt. 605 e ss. c.p.c.; 2) l’ordine di liberazione non viene necessariamente pronunciato dal G.E. come forma di anticipazione della tutela esecutiva spettante all’aggiudicatario, essendo diretto a realizzare interessi che pertengono a tutti i soggetti coinvolti nel processo esecutiva. Appare sotto questo profilo evidente la differenza rispetto ai procedimenti per consegna o rilascio: in quest’ultimo caso, vi è un rapporto processuale bilaterale tra creditore esecutante, che vanta il diritto alla consegna o al rilascio del bene, e la parte esecutata, soggetta al corrispondente obbligo; l’ordine di liberazione instaura invece un rapporto processuale multipolare tra colui che occupa il bene, i creditori, l’aggiudicatario (se vi è stata aggiudicazione) ed il custode, che deve attuarlo secondo le direttive impartite dal G.E.; 3) il legislatore dell’emergenza con una specifica disposizione collocata nell’art. 54-ter (inserito in sedei di conversione del d.l. n. 18/2020) si è occupato delle espropriazioni immobiliari prevedendone la sospensione per un periodo di sei mesi, ma ha al contempo limitato la sospensione alle sole procedure di espropriazione forzata aventi ad oggetto l’abitazione principale. Stante la diversa collocazione topografica delle norme è, quindi, coerente ritenere che l’art. 103, comma 6, sia previsto per le esecuzioni per rilascio e ad esse sole trovi applicazione, mentre la disciplina dell’espropriazione forzata avente ad oggetto immobili sia solo quella preveduta dall’art. 54-ter. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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