Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 599 - pubb. 01/07/2007

Opposizione all'esecuzione ed interesse ad agire

Tribunale Bologna, 22 Giugno 2007. Est. Ferro.


Processo esecutivo – Mancata iscrizione a ruolo del pignoramento – Opposizione all’esecuzione – Interesse ad agire – Sussistenza – Dovere di collaborazione preventiva con il creditore – Esclusione.



L’interesse del debitore a proporre opposizione all’esecuzione ex artt. 617 e 615 c.p.c. non può essere escluso nel caso in cui la procedura esecutiva non sia stata iscritta a ruolo qualora l’opponente chieda che venga dichiarata la nullità dell’atto esecutivo non conforme alla legge ed il risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. In tale ipotesi, inoltre, non può essere invocato – perché inesistente – un dovere del debitore opponente di collaborazione preventiva con il creditore tendente al conseguimento di una soluzione stragiudiziale alternativa e preventiva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


TRIBUNALE DI BOLOGNA

IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE MOBILIARE

Nella procedura n. 957/2007 R.G. promossa da N.C. sas di F.P. C. contro Gest Line spa mediante atto di opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi dep. il 28.3.2007;

a scioglimento della riserva d’udienza del 9.5.2007, viste le memorie delle parti, acquisito successivamente il fascicolo, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che

a. Parte creditrice Gest Line spa, previa notifica di cartelle esattoriali di pagamento per contributi previdenziali dovuti all’INPS, ha provveduto al pignoramento presso il terzo, procedendo sulla base dei citati titoli, prima presso Cassa di Risparmio in Bologna spa (8.3.2007) e poi Poste Italiane spa (14.3.2007), con chiamata per entrambi i terzi all’udienza del 5.4.2007;

b. Parte opponente avversa la legittimità di tali atti, per imperfetta composizione dell’attività esecutiva, ove il creditore si sarebbe limitato ad indicare le cartelle e non il titolo esecutivo (art. 617 c.p.c.), mentre  l’an dell’espropriazione è contestato in quanto INPS, già prima della notifica degli atti di pignoramento, aveva disposto la sospensione della esecutività dei titoli; la circostanza risulta dalla adozione di una procedura di pagamento con dilazione domandata dal debitore;

c. Gest Line spa, a sua volta, rileva l’inammissibilità e comunque l’improcedibilità dell’esecuzione in quanto la comunicazione della sospensione era pervenuta anche al concessionario (ma dopo la notifica degli atti di pignoramento-v. memoria 5.4.2007,p.2) e questi aveva comunicato ai terzi, anteriormente al deposito del ricorso in opposizione, la rinuncia all’esecuzione stessa; invero le procedure non venivano iscritte a ruolo e ciò giustificava la seconda richiesta di improcedibilità; in ogni caso, nel merito,  l’atto di opposizioneproveniva da soggetto privo dei poteri di rappresentanza della società debitrice e non teneva conto che la cartella fungeva da titolo, almeno nel senso che quest’ultimo, l’estratto di ruolo, veniva appunto comunicato al debitore proprio con la cartella che conteneva l’ordine di pagare nei 60 giorni dalla notifica;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo G.E. che la contestazione, così come promossa, appare fondata per le ragioni che seguono.

a) Quanto all’eccezione di carenza di legittimazione: la narrativa dell’atto di opposizione, in modo inequivoco, fa riferimento alla società N.C. sas che agisce <<in persona del suo legale rappresentante signora P.F.>>, corrispondente al soggetto che, a margine, ha conferito la procura difensiva, con ciò dunque impegnando proprio la società, secondo una spendita del nome traibile senza dubbi dal tenore complessivo ed anche espresso dell’atto;

b) Quanto alla carenza di interesse all’opposizione per mancata iscrizione a ruolo dei pignoramenti: la circostanza è pacifica e tuttavia l’azione deducibile ed invero agevolmente ricavabile dal ricorso in opposizione del debitore si connette all’evidente profilo di nullità che la debitrice vuole sia accertato, sia come pronuncia dichiarativa della non conformità a legge di un atto esecutivo sia come fonte del risarcimento del danno, come infatti evocato con riguardo al profilo della lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; in ogni caso il ricorso è stato depositato prima dell’udienza, fissata al 5.4.2007 e dunque quando Gest Line spa aveva la possibilità di iscrivere a ruolo il procedimento esecutivo e dunque non poteva dirsi perfezionata alcuna fattispecie di estinzione del processo stesso; e, al contempo, si osserva che sin dalla notifica degli atti di pignoramento sorgevano in capo ai terzi i vincoli a custodire con i correlativi limiti alla disponibilità delle somme in capo al debitore e più in generale gli effetti di cui all’art. 492 c.p.c.; ciò non equivale, in questa sede, ad affermare che certamente un determinato pregiudizio si sia verificato ma la sua astratta configurazione, almeno all’epoca del deposito del ricorso, non può essere in tesi negata;

c) Quanto all’incompletezza del pignoramento: l’indicazione delle cartelle, con esplicito richiamo alle date di notifica, assolve alla completezza della designazione del titolo esecutivo, poiché la notifica della cartella avviene con l’estratto di ruolo, oggetto di comunicazione non contestata né qui avversabile;

d) Quanto alla sussistenza della sospensione della cartella in rapporto all’opposizione: la sequenza con cui Gest Line spa ha ricevuto la comunicazione della sospensione dell’esigibilità del debito da parte dell’ente creditore assume una significatività rilevante ma, ora, non assoluta; invero risulta già provato che INPS aveva disposto la sospensione prima della notifica di entrambi i pignoramenti, in apparente data 2.3.2007 e con riguardo ad un’efficacia retrocessa al 28.2.2007;  si tratta dunque di una circostanza oggettiva che assicura, allo stato, la sospensione almeno degli atti esecutivi –invero promossa nei termini – quali effettuati e concentrati nella notifica di ciascuno dei due atti di pignoramento, in quanto entrambi preceduti dalla citata sospensione da parte dell’INPS e dunque come tali non legittimi;

e) Quanto alla rinuncia al pignoramento di Gest Line spa: la documentazione, pur sufficientemente chiara, di esonero a rendere le dichiarazioni rivolta ai terzi non assume alcuna efficacia ai fini della formazione di una rinuncia correlata alla formale estinzione del processo, per l’incompletezza soggettiva che la contraddistingue e la astratta possibilità del creditore di iscrivere a ruolo comunque il pignoramento;

f) La sospensione degli atti esecutivi, dunque in conferma del decreto di questo G.E. 29.3.2007 [qui corretto sostituendosi nella parte motiva la locuzione <<non impignorabilità>> con <<impignorabilità>>], procede dalla verifica della oggettiva insussistenza di una valida causa a promuovere il pignoramento da parte di Gest Line spa;

g) con riguardo alle spese di questo procedimento: la conoscenza da parte della debitrice della sospensione da parte dell’INPS e l’utilizzo della facoltà processuale del mezzo di cui all’art.  617 c.p.c.  non sono iniziative censurabili in sé, poiché legittime, né può essere invocato – poiché inesistente - un principio di collaborazione preventiva con il creditore tendente al conseguimento di una definizione stragiudiziale alternativa e preventiva al pignoramento nel frattempo invocato; e tuttavia la sequenza temporale indicata, unitamente alla complessità della procedura amministrativa che comunque regola i rapporti fra ente impositore e concessionario giustificano, tenuto conto della non iscrizione a ruolo e della pratica venuta meno, sul piano sostanziale (come non smentito) degli effetti di vincolo del pignoramento, che, in questa sede, vi sia piena compensazione fra le parti delle spese del procedimento, salva ogni altra cognizione di pregiudizio che solo nel processo di merito potrà diversamente essere espletata;

P.Q.M.

visti gli artt. 615 e 617 s. c.p.c. , rigettata ogni altra istanza ed a conferma del proprio decreto 29.3.2007 (come sopra corretto) per quanto di ragione;

1. sospende la procedura esecutiva;

2. assegna il termine perentorio di giorni  90, per l’introduzione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e per l’introduzione  del giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., avanti a sezione e giudice designandi del Tribunale di Bologna, in relazione alla competenza tabellare e secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà ex art. 616 c.p.c. ed ex art. 618 comma 2 c.p.c., mandando alla parte interessata per l’iscrizione a ruolo della causa,

3. dichiara l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente procedimento.

Così deciso in Bologna, il 22 giugno 2007.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.


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