Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7113 - pubb. 16/04/2012

Opposizione a sanzione amministrativa, nullità della notifica e rimessione della causa al primo giudice; redazione della sentenza e trattazione delle sole questioni rilevanti

Tribunale Verona, 15 Aprile 2012. Est. Mirenda.


Contenuto della sentenza - Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto - Trattazione delle sole questioni rilevanti ai fini della decisione.

Opposizione a sanzione amministrativa ex art. 23 legge 689/1981 - Nullità della notifica alla ricorrente del decreto di fissazione dell'udienza - Rimessione della causa al primo giudice ex articolo 354 c.p.c. - Applicazione analogica - Ammissibilità.



La formulazione dell'articolo 132 c.p.c. esonera il giudice della puntuale esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente a tal fine la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la quale non richiede la specifica ed analitica disamina di tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendo il giudice limitarsi alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'ambito del giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge n. 689 del 1981 è applicabile in via analogica l'articolo 354 c.p.c., il quale consente la rimessione della causa al primo giudice nell'ipotesi in cui sia stata constatata la nullità della notifica al ricorrente del decreto di fissazione dell'udienza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 354 c.p.c.


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