Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7982 - pubb. 24/10/2012

Indicazione dell'indirizzo PEC da parte di difensore non domiciliato nel circondario del tribunale; procedimento cautelare, mediazione e sospensione del termine per il giudizio di merito

Tribunale Reggio Emilia, 13 Ottobre 2012. Est. Morlini.


Procedimento civile - Indicazione dell'indirizzo pec del difensore - Domiciliazione in cancelleria dei difensori non domiciliati presso il circondario del tribunale - Inapplicabilità.

Procedimenti cautelari - Termine per l'inizio del giudizio di merito - Sospensione durante la pendenza del procedimento di mediazione obbligatoria.

Sequestro giudiziario - Concessione senza nomina di custode - Violazione dell'articolo 676 c.p.c. - Richiesta di sequestro o di integrazione del provvedimento.



A seguito della modifica dell’art. 125 c.p.c. apportata dall’art. 25 della L. n. 183/2011, per il difensore che abbia indicato la propria PEC non opera la domiciliazione ex lege in Cancelleria ex art. 82 R.D. n. 37/1934 relativa ai difensori non domiciliati presso il Circondario del Tribunale. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Il termine per iniziare il giudizio di merito ex art. 669 octies c.p.c. a seguito della concessione di un provvedimento cautelare anticipatorio, rimane sospeso durante la pendenza del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Nel caso di sequestro giudiziario concesso dal giudice senza la nomina di un custode, in violazione dell’art. 676 c.p.c., la parte, per evitare l’inefficacia del provvedimento ex art. 675 c.p.c., nel termine di trenta giorni deve provvedere ad attivarsi o iniziando il sequestro rivolgendosi comunque all’Ufficiale Giudiziario, ovvero richiedendo al Giudice l’integrazione del provvedimento. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Gianluigi Morlini


Massimario, art. 125 c.p.c.

Massimario, art. 669octies c.p.c.

Massimario, art. 675 c.p.c.

Massimario, art. 676 c.p.c.


Il testo integrale


 


Testo Integrale