Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8277 - pubb. 07/01/2013

Applicazione ratione temporis delle tariffe e successione di tariffe professionali nel corso del giudizio; giudizio cautelare ante causam

Tribunale Verona, 17 Dicembre 2012. Est. Vaccari.


Liquidazione giudiziale degli onorari del difensore nella controversia tra il medesimo e il cliente - Applicazione dell’ultima tariffa forense (d.m.127/2004) - Applicazione delle norme sostanziali contenute nel d.l. 1/2012 e nel d.m. 140/2012 ai contratti di prestazione d’opera professionale conclusi a decorrere dal 25 gennaio 2012.

Spese di lite - Liquidazione giudiziale degli onorari del difensore - Applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al tempo in cui è stata condotta a termine la prestazione professionale - Distinzione tra attività difensiva svolta nel giudizio cautelare ante causam, nella vigenza del sistema tariffario, e quella svolta nel successivo giudizio di merito nella vigenza del sistema dei parametri.



Le norme regolanti il rapporto tra avvocato e cliente, che sono contenute nel d.l. 1/2012 e nel d.m. 140/2012 si applicano, in virtù del principio di cui all’art. 11 delle preleggi, ai contratti di prestazione d’opera professionale conclusi a decorrere dal 25 gennaio 2012, con la conseguenza che l’entità del compenso spettante all’avvocato per l’attività giudiziale prestata in favore del proprio assistito in adempimento di un mandato conferito prima della data sopra indicata, e interrotto prima dell’entrata in vigore del d.m. 140/2012, va determinata in base all’ultima tariffa forense (d.m. 127/2004). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)  

In caso di successione di tariffe professionali nel corso del giudizio, anche nella successione tra il sistema tariffario e quello dei parametri introdotto con il d.m.140/2012, la liquidazione giudiziale degli onorari del difensore deve avvenire con riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l'attività difensiva è stata condotta a termine con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale e tale momento corrisponde all’ultimo atto difensivo compiuto dal difensore (Cass. sez. un. 12 ottobre 2012, nn. 17405 e 17406). Nel caso in cui una fase o un grado del giudizio si sia svolto interamente sotto la vigenza del regime tariffario e la successiva fase o grado di giudizio si sia svolto anche solo in parte sotto la vigenza del regime dei parametri l’unitarietà della prestazione va rapportata ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio (Cass. Sez. Lav. 5 novembre 2012 n.18920). (In applicazione di tali principi nel caso di specie, il Tribunale ha applicato la tariffa professionale abrogata per l'attività relativa al giudizio cautelare ante causam in quanto svoltasi e conclusa prima dell'entrata in vigore del DM n. 140/2012, mentre ha applicato i nuovi parametri per la liquidazione del compenso relativo al giudizio di merito successivo al procedimento cautelare in quanto conclusosi dopo l’entrata in vigore del predetto regolamento). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 91 c.p.c.


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