Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8996 - pubb. 23/05/2013

Natura e presupposti della responsabilità dell’esperto stimatore nominato ai sensi dell’art. 569, comma 1, c.p.c. nelle procedure esecutive immobiliari

Tribunale Verona, 19 Marzo 2013. Est. Vaccari.


Espropriazione forzata – Consulente tecnico d’ufficio – Esperto stimatore nominato ai sensi dell’articolo 569 c.p.c. – Natura – Colpa grave – Rapporto di causalità.



La responsabilità del consulente tecnico d’ufficio, così come quella dell’esperto stimatore nominato ai sensi dell’art. 569, comma 1 c.p.c., è regolata dall’art. 64 c.p.c., sul metro della colpa grave. Il consulente, quindi, risponde dei danni cagionati alla parte che siano in rapporto di causalità con le sue attività e che siano connotate dal requisito della colpa grave. Ferma perciò la connotazione aquiliana dell’illecito, al danneggiato compete la prova, oltre che del danno, del nesso di causalità tra esso e la condotta del consulente e la caratterizzazione della colpa in capo a costui in termini di gravità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Deve escludersi il nesso causale tra l’errata descrizione verbale della consistenza di un immobile sottoposto ad esecuzione forzata, contenuta nella relazione dell’esperto stimatore nominato ai sensi dell’art. 569, comma 1, c.p.c., e la decisione di chi, sulla base di essa, formula l’offerta di acquisto dell’immobile e  versa la cauzione prevista dall’art. 571 comma 2, c.p.c. allorchè nella predetta relazione sia esattamente individuato il compendio, mediante richiamo ai relativi dati catastali, e sia anche contenuta la raccomandazione che sarà onere di parte offerente “verificare, a propria cura, preventivamente il bene sotto ogni profilo”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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