ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14218 - pubb. 18/02/2016.

Volontaria giurisdizione: istanza di revoca di cancellazione della cancellazione dal registro delle imprese di società di persone


Tribunale di Milano, 21 Ottobre 2015. Est. Quaranta.

Giudice del Registro – Cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese – Natura ed estensione dei poteri

Revoca della cancellazione dal registro delle imprese – Scioglimento senza liquidazione – Società in accomandita semplice – Estinzione dell'ente

Iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese di società di persona – Natura – Revoca dell’iscrizione – Presupposti


In virtù dell’art. 2188 c.c., il Giudice del Registro ha essenzialmente la funzione di vigilare sull’operato dell’ufficio del registro.

In tema di cancellazione d’ufficio d’iscrizioni camerali, tenuto conto che l’art. 2191 c.c. fa riferimento alle “condizioni richieste dalla legge”, va affermato che prima il Conservatore e poi il Giudice del Registro esercitano un controllo di natura formale, limitato alla verifica delle condizioni formali prescritte dalla legge per quell’atto, con esclusione d’indagine sulla relativa legittimità sostanziale. Ciò salve le ipotesi in cui la radicale illiceità contenutista dell’atto finisca addirittura per metterne in discussione la riconducibilità al “tipo” giuridico di atto iscrivibile.

Per le società di persone sussiste la possibilità della cancellazione prescindendo dalle formalità prescritte dagli artt. 2252, 2275 e 2308 c.c., particolarmente  nei casi in cui ciò sia previsto nell’atto costitutivo della compagine ovvero nell’ambito di un’apposita decisione assunta dai soci al pervenire delle condizioni dello scioglimento dell’ente.

Nelle società di persone il procedimento di liquidazione non è quindi posto dalla legge in modo assoluto, costituendo fase facoltativa soprattutto nell'interesse dei soci, i quali possono evitarla pervenendo all'estinzione dell'ente sia attraverso una divisione concordata ovvero chiedendo al giudice la definizione dei reciproci rapporti di dare e avere, anche secondo le modalità proprie per lo scioglimento della comunione ordinaria.
   
Nell’ipotesi di apposita delibera adottata da tutti soci della società di persone, che preveda di omettere la relativa procedura di liquidazione, giacché non è possibile al Conservatore ed al Giudice del Registro sindacare il merito della decisione, deve ritenersi che la cancellazione dal registro delle imprese dell’ente, richiesta dal suo amministratore in esecuzione del deliberato, contenga le condizioni dettate dalla legge.

L’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto che cancella una società di persone si differenzia da quella riguardante una delle società di capitali, presentando valore di pubblicità meramente dichiarativa superabile con prova contraria.

La prova contraria all’estinzione dell’ente non può fondare sul solo dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla società. Occorre, invece, la prova di un fatto dinamico: cioè che la società abbia continuato in realtà ad operare - e dunque ad esistere - pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro.
Va escluso che l'esistenza di residui attivi o sopravvenienze sia da sola sufficiente a giustificare la revoca della cancellazione della società dal registro, o che valga altrimenti ad impedire l'estinzione dell'ente collettivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale