Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10162 - pubb. 12/03/2014

Natura automaticamente devolutiva del reclamo ex art. 739 c.p.c. di provvedimenti non suscettibili di giudicato. Competenza del Tribunale delle imprese e presupposti per la nomina giudiziale dei liquidatori ex art. 2487 c.c.

Appello Napoli, 17 Febbraio 2014. Pres., est. Celentano.


Procedimento civile - Reclamo camerale ex articolo 739 c.p.c. - Provvedimento non avente contenuto sostanziale di sentenza - Onere di specificazione dei motivi di impugnazione - Esclusione.

Società di capitali - Procedimenti in ordine alla nomina ed ai poteri dei liquidatori - Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

Procedimento civile - Reclamo camerale ex articolo 789 c.p.c. - Provvedimenti che non abbiano carattere sostanzialmente decisorio - Rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado - Esclusione.

Società di capitali e cooperative - Provvedimento giudiziario di nomina del liquidatore - Mancata costituzione o mancata deliberazione dell'assemblea dei soci - Necessità.



La disciplina generale del cd. reclamo camerale di cui all'articolo 739 c.p.c. non impone al reclamante alcun onere di specificazione dei motivi di impugnazione, mettendo così in evidenza la natura pienamente sostitutiva ed automaticamente devolutiva del gravame mediante la cui composizione il giudice di secondo grado è automaticamente investito dell'esame della domanda giudiziale, senza essere in alcun modo vincolato dalla pronuncia impugnata e alle censure da questa rivolte dal reclamante. Ne deriva che il reclamo non deve essere specificamente motivato quando è rivolto contro un decreto che, sebbene volto a dirimere una controversia tra parti contrapposte, non ha, tuttavia, il contenuto sostanziale di una sentenza, non essendo idoneo a decidere con efficacia di giudicato sulla situazione giuridica sostanzialmente controversa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Rientra nella competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa il procedimento concernente la nomina ed i poteri dei liquidatori delle società di capitali e cooperative previsto dal primo comma dell'articolo 2487 c.c. nei casi di cui all' secondo comma del medesimo articolo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La natura integralmente ed automaticamente sostitutiva della decisione impugnata che deve riconoscersi al cd. reclamo camerale di cui all'articolo 739 c.p.c., quando questo sia rivolto contro provvedimenti che non abbiano carattere sostanzialmente decisorio, impedisce al giudice di secondo grado di rimettere le parti innanzi a quello di primo grado e ciò anche nei casi previsti o analoghi a quelli di cui agli articoli 353 e 354 c.p.c. Pertanto, il giudice adito con un reclamo avverso un provvedimento camerale che non abbia la sostanza tipica di una sentenza non può rimettere le parti innanzi al giudice di primo grado, ma deve esaminare e riesaminare, nei limiti segnati dalle domande e non già dai motivi delle parti, la correttezza del merito della decisione gravata, a seconda dei casi, confermandola, revocandola o modificandola, senza neppure la necessità di dichiarare previamente l'eventuale nullità degli atti del procedimento di primo grado che non siano eventualmente necessari ai fini della decisione o all'eliminazione degli effetti medio tempore prodotti, ostandovi il principio generale di cui all'articolo 156, comma 3, c.p.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'articolo 2487, comma 2, c.c. subordina l'adozione - e non già l'istanza di adozione - del provvedimento giudiziario di nomina del liquidatore di una società di capitali o cooperativa alla mancata costituzione o alla mancata deliberazione dell'assemblea dei soci convocata per prendere le decisioni concernenti la nomina ed i poteri dei liquidatori ai sensi del primo comma dello stesso articolo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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