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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10439 - pubb. 21/05/2014.

Estinzione della società, cancellazione dal registro delle imprese e ultrattività del principio di responsabilità


Tribunale di Bologna, 28 Aprile 2014. Est. Liccardo.

Estinzione della società - Cancellazione dal registro delle imprese - Sopravvivenza di rapporti giuridici - Ultrattività del principio di responsabilità - Sopravvivenza dell'ente all'estinzione - Rimozione della cancellazione quando risulti provata la prosecuzione dell'attività - Cancellazione fraudolenta.


Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal Registro delle Imprese, non corrisponda il venir meno di tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società estinta non si è di fronte alla continuità nella titolarità delle situazioni soggettive passive, tipiche di una vicenda successoria, ma ad una “ultrattività” del principio di responsabilità, capace di giustificare una sua sopravvivenza all’estinzione dell’ente, per la normale destinazione del patrimonio sociale alla soddisfazione dei creditori della società. (Rolandino Guidotti) (riproduzione riservata)

E’ possibile rimuovere l’iscrizione della cancellazione di una società quando risulti provata la prosecuzione dell’esercizio dell’attività. (Rolandino Guidotti) (riproduzione riservata)

La cancellazione fraudolenta di una società dal Registro delle Imprese non può costituire da sola la ragione della rimozione della iscrizione della cancellazione stessa, in quanto a norma dell’art. 2491 c.c., il liquidatore di una società cancellata dal Registro delle Imprese può essere chiamato a rispondere nei confronti dei creditori insoddisfatti laddove gli stessi dimostrino l’esistenza di una massa attiva illegittimamente distribuita ai soci ovvero che la mancanza di ogni possibile risorsa per la loro soddisfazione sia imputabile a sua negligenza o a inottemperanza ai doveri imposti dalla natura e dalle finalità del procedimento di liquidazione. (Rolandino Guidotti) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Rolandino Guidotti


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