Revoca dell'amministratore in conflitto di interessi e rilevanza della permanenza della condotta illecita ai fini del periculum in mora
Tribunale di Bologna, 16 Gennaio 2015. Est. Daria Sbariscia.
Società a responsabilità limitata - Amministratore - Conflitto di interessi - Revoca
Deve essere revocato, ai sensi dell’art. 2476, comma 3°, c.c. l’amministratore di società a responsabilità limitata che compie atti in conflitto di interessi con la società arrecando danno a quest’ultima.
La permanenza della condotta illecita dell’amministratore giustifica – sotto il profilo del periculum in mora – la misura più radicale delle revoca dell’amministratore stesso. (segnalazione Rolandino Guidotti)
Segnalazione del Prof. Rolandino Guidotti
Il testo integrale