Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13376 - pubb. 21/09/2015

Cancellazione della società, responsabilità dei soci nei limiti del bilancio finale di liquidazione ed interesse ad agire

Tribunale Reggio Emilia, 23 Luglio 2015. Est. Luisa Poppi.


Processo civile – Cancellazione della Società − Estinzione della Società – Bilancio finale di Liquidazione − Successione – Interesse ad agire



Ai sensi dell’art. 2495 cod. civ. le obbligazioni residuanti in capo alla società estinta per effetto della cancellazione dal registro delle imprese si trasferiscono ai soci, che ne rispondono solo nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Nell’ipotesi in cui il limite di responsabilità posto dall’art. 2495 cod. civ. renda evidente l’inutilità dell’azione nei confronti del socio ciò può al limite riflettersi sul requisito dell’interesse ad agire ma non sulla legittimazione processuale del socio stesso.

Nel caso in cui, a seguito dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione, nessuna attività residua venga ripartita a favore dei soci, la parte attrice che riassume il giudizio nei confronti di questi ultimi risulta carente di interesse ad agire. (Vincenzo d'Ambra) (Maria Giulia Musardo) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Vincenzo d'Ambra e Maria Giulia Musardo


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