ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14012 - pubb. 15/01/2016.

Azione di responsabilità ex art. 146 l.f. e 2043 c.c. del curatore fallimentare, responsabilità solidale degli amministratori, dei sindaci e dell'attestatore del piano ex art. 182-bis l.f.


Tribunale di Venezia, 19 Maggio 2015. Est. Boccuni.

Fallimento - Società per azioni - Azione di responsabilità - Stato di insolvenza - Prosecuzione dell’attività - Aggravamento del dissesto - Responsabilità solidale degli amministratori, dei sindaci e dell’attestatore degli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.F. - Procedimento per sequestro conservativo

Fallimento - Società per azioni - Azione di responsabilità - Onere del curatore di allegazione - Indicazione dei singoli atti gestori e rilevanti

Fallimento - Società per azioni - Azione di responsabilità - Valutazione equitativa del danno in sede cautelare


Sussiste la responsabilità ex art. 146 legge fall. e 2043 c.c., in relazione all’art. 217, comma 1, n. 4, legge fall., degli amministratori, con il concorso di responsabilità dell’attestatore degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F., e dei sindaci per difetto di vigilanza, nella omessa presentazione dell’istanza di fallimento dell'impresa già in crisi, come imposto dall'art. 217 legge fall., comma 1, n. 4, c.c., così essendo stato il fallimento medesimo ritardato proprio dalla presentazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti. (Alberto Rinaldi) (riproduzione riservata)

Il pregiudizio di cui il fallimento può lamentare la sussistenza nell'ipotesi dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, non può consistere nella differenza dei netti patrimoniali, essendo il fallimento onerato di allegare le attività gestorie che hanno determinato un maggiore indebitamento per la società, attività che non sarebbero state svolte ove il fallimento fosse stato dichiarato tempestivamente, così consolidandosi il patrimonio sociale e la relativa esposizione debitoria. (Alberto Rinaldi) (riproduzione riservata)

In sede cautelare nell’ambito di azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, il danno può determinarsi in via equitativa nei debiti assunti dalla società che non sarebbero stati contratti ove il fallimento fosse stato dichiarato tempestivamente, ovvero nella decorrenza degli interessi maturati per debiti pregressi che con la dichiarazione di fallimento sarebbero stati evitati. (Alberto Rinaldi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Alberto Rinaldi di Verona


Il testo integrale