Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16762 - pubb. 21/02/2017

Start up innovative: condizioni per l’iscrizione nella sezione speciale del registro imprese

Tribunale Torino, 10 Febbraio 2017. Est. Astuni.


Registro imprese – Sezione speciale “start up innovative” ex art. 25 d.l. 179/2012 – Controllo ai fini dell’iscrizione – Regolarità formale e completezza degli atti

Registro imprese – Sezione speciale “start up innovative” ex art. 25 d.l. 179/2012 – Condizioni per l’iscrizione – Autocertificazione del possesso dei requisiti – Sufficienza – Effettivo possesso dei requisiti – Esclusione

Registro imprese – Sezione speciale “start up innovative” ex art. 25 d.l. 179/2012 – Condizioni per l’iscrizione – Mancanza di effettivo possesso dei requisiti manifesta e verificabile dall’esame dei documenti – Rifiuto di iscrizione – Legittimità

Registro imprese – Sezione speciale “start up innovative” ex art. 25 d.l. 179/2012 – Condizioni per l’iscrizione – Sospetta carenza delle condizioni di iscrizione – Controllo successivo



La verifica di competenza dell’Ufficio del Registro imprese, ai fini dell’iscrizione della start up in sezione speciale, verte sulla regolarità formale e completezza della domanda e della documentazione allegata. (Enrico Astuni) (riproduzione riservata)

Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale “start up innovative” del registro delle imprese è infatti condizione necessaria e normalmente sufficiente l’autocertificazione del possesso dei requisiti da parte del legale rappresentante, senza che sia altresì necessario dimostrare all’Ufficio del registro impreso l’effettivo possesso dei requisiti, atteso che l’art. 25 del d.l. 179/2012 non assegna all’Ufficio il potere di compiere controlli extra-formali e/o ispettivi sull’attività al fine di verificare l’effettivo carattere “innovativo altamente tecnologico” del prodotto e/o servizio di cui la start up innovativa programma la ricerca, sviluppo, produzione e messa in commercio. (Enrico Astuni) (riproduzione riservata)

Soltanto in caso di totale scostamento del profilo formale (dichiarazione di possesso dei requisiti) da quello sostanziale (manifesta mancanza di effettivo possesso dei requisiti verificabile dall’esame dei documenti) può essere rifiutata l’iscrizione in sezione speciale di una start up costituita in forma cartacea. (Enrico Astuni) (riproduzione riservata)

A seguito dell’iscrizione in sezione speciale, l’Ufficio del registro imprese può procedere anche per campione o quando ricorrano specifici motivi di dubbio sulla veridicità della dichiarazione a una revisione delle condizioni di iscrizione, che siano suscettibili di verifica documentale, o segnalare la situazione sospetta alla Guardia di Finanza, Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie. (Enrico Astuni) (riproduzione riservata)


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