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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16784 - pubb. 24/02/2017.

Contratto concluso in conflitto di interessi: per l’annullamento non occorre un danno concreto


Tribunale di Brescia, 11 Febbraio 2016. Est. Vincenza Agnese.

Società – Contratto concluso dall’amministratore in conflitto d’interessi – Azione di annullamento – Necessità di un danno concreto per la società – Non sussiste


L‘art.2475ter c.c. distingue tra una fattispecie destinata a produrre effetti “esterni” alla società in via immediata, quali appunto i negozi conclusi con terzi, da una fattispecie “interna” alla compagine societaria, quale la partecipazione dell’amministratore in conflitto di interessi all’assunzione della decisione in relazione alla quale sussiste la situazione di conflitto: dunque, reputando opportuno (quale scelta di politica legislativa) di limitare l’impugnabilità della delibera del consiglio d’amministrazione all’ipotesi del danno procurato o del pericolo attuale di danno determinato dalla delibera medesima. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Eugenio Bresciani


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