Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18981 - pubb. 07/02/2018

Denuncia al tribunale di gravi irregolarità, intervento in giudizio dei soci non legittimati e sostituzione degli organi sociali

Tribunale Roma, 06 Dicembre 2016. Est. Romano.


Società di capitali - Denuncia al tribunale - Competenza per territorio - Sede legale della società

Società di capitali - Denuncia al tribunale - Legittimazione a promuovere il procedimento - Intervento degli altri soci - Ammissibilità

Società di capitali - Denuncia al tribunale - Intervento dei soci non legittimati a promuovere il procedimento - Facoltà di evidenziare altre e diverse gravi irregolarità rispetto a quelle inizialmente denunziate dal ricorrente - Sussistenza

Società di capitali - Denuncia al tribunale - Violazione dei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare pericolo di danno - Irrilevanza dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale - Attualità delle gravi irregolarità - Sfera societaria e non personale degli amministratori

Società di capitali - Denuncia al tribunale - Gravi irregolarità - Operazioni di sottofatturazione e di sovrafatturazione

Società di capitali - Denuncia al tribunale - Gravi irregolarità - Sostituzione di amministratori e sindaci - Automatica improcedibilità del ricorso - Esclusione - Valutazione dell'adeguata professionalità dei nuovi soggetti nominati dall'assemblea, dell'attività che hanno compiuto e intendono compiere per rimuovere le violazioni denunziate - Necessità



Pur dovendosi dare atto di un contrasto giurisprudenziale sul punto (cfr., a favore della tesi che radica la competenza sulla base della sede effettiva della società, Trib. Monza, 26 aprile 2001; Trib. Milano, 19 febbraio 1999), tale impostazione non può essere condivisa.

Infatti, rientrando la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c. tra i procedimenti devoluti alla cognizione della Sezione specializzata in materia di impresa (art. 3 d.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, come modificato dal di. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, in l. 24 marzo 2012 n. 27), il tribunale territorialmente competente deve essere individuato nel tribunale avente sede nel capoluogo di regione nel cui ambito si trova il giudice che sarebbe stato competente secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale; e secondo tali ordinari criteri, il giudice territorialmente competente va individuato in quello del luogo in cui la società ha la sede legale, come si evince chiaramente dall'art. 19 c,p.c., secondo il quale, salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha la sede ovvero il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.  Ne consegue che il giudice territorialmente competente è quello del luogo In cui la società ha la propria sede legale, quale risultante dal registro delle imprese,  conclusione, questa, peraltro corroborata dalla circostanza che, ai sensi dell'art. 103, disp. att. c.c., i provvedimenti del tribunale previsti dall'articolo 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione; e va da sé che è competente all'iscrizione soltanto il registro delle imprese del luogo in cui è situata la sede legale della società. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Se non vi sono dubbi che l'art. 2409 c.c. limita la possibilità di introdurre il procedimento di denunzia al tribunale ai soci titolari di una determinata aliquota del capitale sociale, tuttavia nessuna norma esclude che il socio che quella aliquota non detenga possa intervenire in giudizio al fine di ribadire l'esistenza delle irregolarità denunziate; d'altra parte, il procedimento previsto dall'articolo richiamato ben potrebbe essere intrapreso da più soci che, singolarmente considerati, non sarebbero a tanto legittimati, con la conseguenza che appare davvero irrazionale impedire al socio non legittimato di partecipare al procedimento una volta che questo sia stato instaurato da altri partecipi alla compagine sociale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Una volta ammessa la possibilità per il socio (non legittimato) di intervenire in giudizio deve giocoforza ammettersi che egli possa evidenziare la sussistenza di altre e diverse gravi irregolarità rispetto a quelle inizialmente denunziate dal ricorrente; una simile conclusione è, infatti, resa obbligata dalla considerazione che il procedimento di denunzia al tribunale non è sottoposto a preclusioni assertive o probatorie né ad una rigorosa corrispondenza tra chiesto e pronunziato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La nuova formulazione della norma, che fa riferimento all'esistenza del fondato sospetto di "gravi irregolarità nella gestione" - a differenza della precedente formulazione dell'articolo 2409 cod. civ. che richiedeva il "fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci" - consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei.

Le gravi irregolarità, oltre che riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori, devono essere attuali, e pertanto nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto. Infine, esse devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell'attività sociale (cfr. App. Salerno, 19 luglio 2005; App. Venezia, 23 luglio 2014; App. Milano, 29 giugno 2012). Peraltro, pur non potendosi il giudizio del tribunale basarsi su mere supposizioni e/o su indimostrati rilevi critici, appare sufficiente che sussistano elementi di sicuro affidamento che, pur non assurgendo al livello di prova piena, abbiano tuttavia riscontri obiettivi che vanno al di là del mero sospetto (Trib. Novara, 21 maggio 2012; Trib. Mantova, 9 dicembre 2008). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Le operazioni di sottofatturazione e di sovrafatturazione nei rapporti commerciali con fornitori (al pari dell'attribuzione ai soci di commissioni in nero da parte di detti fornitori, della indebita rivalutazione. del magazzino, dello storno del conto cauzioni di una somma rilevante e dell'addebito di essa al conto crediti diversi) costituiscono irregolarità amministrative gravi ed idonee a giustificare i provvedimenti previsti dall'art. 2409 c.c. (App. Milano, 8 marzo 1991). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La mera sostituzione di amministratori e sindaci non è sempre, di per sé, idonea a garantire la cessazione delle irregolarità denunciate con lo strumento di cui all'art. 2409 c.c. e la loro eliminazione, con la restituzione della società all'ordinario corso gestionale; per tale ragione, deve ritenersi che la sostituzione degli organi societari non importi, escludendo ogni valutazione da parte del tribunale, l'automatica improcedibilità del ricorso, dovendo, al contrario, il collegio esaminare la sussistenza dei presupposti, indicati chiaramente dalla legge, per la sospensione del procedimento.

In questa prospettiva, in caso di sostituzione degli amministratori e dei sindaci, il tribunale è, comunque, chiamato a valutare sia l'adeguata professionalità dei nuovi soggetti nominati dall'assemblea, sia l'attività che costoro hanno compiuto e intendono compiere per rimuovere le violazioni denunziate, attività sulle quali dovranno riferire al tribunale medesimo, che procederà, ove occorra, anche in tale ipotesi, alla loro revoca ed alla nomina di un amministratore giudiziario. In altre parole, pur in presenza della sostituzione degli amministratori (e dei sindaci), il tribunale ben può procedere all'ispezione allorquando il nuovo organo gestorio non offra sufficienti garanzie, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, in ordine alla volontà di intraprendere una seria verifica sulle lamentate gravi irregolarità ed al porre in essere i provvedimenti conseguenti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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