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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19028 - pubb. 14/02/2018.

L’ente-ponte non risponde per i rapporti bancari estinti prima della sua costituzione


Tribunale di Bologna, 12 Luglio 2017. Est. Anna Maria Rossi.

Contratti bancari – Risoluzione della banca per dissesto – Cessione dell’azienda bancaria a ente-ponte – Legittimazione passiva dell’ente-ponte – In relazione a contratti non ceduti – Esclusione


Ove il rapporto contrattuale su cui sono state regolate le operazioni oggetto della domanda sia stato estinto in data anteriore alla cessione dell’azienda bancaria in dissesto all’ente-ponte costituito ex art.40 Dir. 2014/59/UE e art.42 D.Lgs. 180/2015, difetta la legittimazione passiva dell’ente-ponte in relazione alla domanda di condanna proposta dall’ex cliente.
Lo strumento dell’ente-ponte ha la finalità specifica di mantenere la continuità delle funzioni essenziali che in precedenza svolgeva l’ente sottoposto a risoluzione: per questo le autorità di risoluzione hanno il potere di cedere a un ente-ponte tutte le attività, i diritti o le passività, o una parte di essi, senza ottemperare agli obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari, realizzando il distacco di quelle parti del patrimonio destinate a trovare continuità nel mercato rispetto a quelle parti che hanno subito la riduzione o che comunque non sono più suscettibili di ulteriore continuità, in deroga alle regole ordinarie della responsabilità patrimoniale.
Laddove i creditori abbiano a subire perdite maggiori di quelle che essi avrebbero sopportato in caso di liquidazione coatta amministrativa, hanno diritto di ricevere un indennizzo che tuttavia non ricade sull’ente-ponte cessionario, bensì sul Fondo di Risoluzione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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