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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19088 - pubb. 22/02/2018.

Impiego di denaro sociale da parte del socio al 50% per aggiudicarsi il restante 50%. Nullità del relativo finanziamento


Appello di Venezia, 26 Agosto 2016. Pres., est. Daniela Bruni.

Società per azioni – Partecipazione paritetiche – Stallo decisionale (c.d. deadlock) – Compravendita di azioni a mezzo di “asta” privata tra i due soci al 50% – Concentrazione dell’intero pacchetto azionario in capo al miglior offerente – Operazioni sulle proprie azioni – Concessione di prestito per l’acquisto di azioni al socio risultato di conseguenza vincitore dell’asta – Violazione delle condizioni previste dall’art. 2358 c.c. – Nullità del finanziamento concesso – Affermazione

Società per azioni – Partecipazione paritetiche – Stallo decisionale (c.d. deadlock) – Compravendita di azioni a mezzo di “asta” privata tra i due soci al 50% – Concentrazione dell’intero pacchetto azionario in capo al miglior offerente – Nullità del finanziamento concesso al vincitore per violazione dell’art. 2358 c.c. – Estensione della nullità al negozio di compravendita di azioni intervenuto tra il socio finanziato ed il terzo – Esclusione

Società per azioni – Partecipazione paritetiche – Stallo decisionale (c.d. deadlock) – Compravendita di azioni a mezzo di “asta” privata tra i due soci al 50% – Concentrazione dell’intero pacchetto azionario in capo al miglior offerente – Impiego di denaro sociale da parte di un concorrente ad integrazione della propria offerta – Ignoranza dell’altro concorrente – Dolo ex art. 1439, co. 1°, c.c. – Sussistenza – Annullamento del trasferimento delle azioni – Affermazione


Il divieto di assistenza finanziaria di cui all’art. 2358 c.c. comporta la nullità del finanziamento erogato dalla società per l’acquisto di azioni proprie in favore del socio. (Alberto Mager) (riproduzione riservata)

La sanzione della nullità, comminata al negozio di mutuo intervenuto tra la società ed un socio per violazione del precetto di cui all’art. 2358 c.c., non si estende al negozio di compravendita di azioni della società concluso dal socio illegittimamente finanziato dalla stessa con un terzo. (Alberto Mager) (riproduzione riservata)

Il negozio di compravendita di azioni, concluso in seguito ad un’asta privata tenutasi tra due soci titolari rispettivamente del 50% e diretta a concentrare l’intero pacchetto azionario in capo al miglior offerente, deve essere annullato per dolo se un concorrente utilizza, all’insaputa dell'altro, denaro sociale ad integrazione della propria decisiva offerta. (Alberto Mager) (riproduzione riservata)

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