Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19591 - pubb. 02/05/2018

Regolamenti associativi, esclusione del socio e derogabilità dell’art. 24 c.c. (Associazione MoVimento 5 Stelle)

Tribunale Napoli, 18 Aprile 2018. Est. Graziano.


Associazioni – Associazioni non riconosciute – Regolamenti associativi – Modifiche – Carenza di interesse ad agire

Associazioni – Associazioni non riconosciute – Organizzazioni di tendenza – Regolamenti associativi – Derogabilità dell’art. 24 c.c.

Associazioni – Associazioni non riconosciute – Organizzazioni di tendenza – Regolamenti associativi – Esclusione del socio – Art. 49 Cost. – Metodo democratico – Metodo assembleare

Associazioni – Associazioni non riconosciute – Organizzazione interna – Autonomia – Inapplicabilità dell’art. 24 c.c. – Applicabilità dell’art. 36 c.c.

Associazioni non riconosciute con finalità politiche – Provvedimenti di espulsione – Procedure di scelta delle candidature – Lesione del diritto di partecipazione – Onere probatorio



Va rilevata la sopravvenuta carenza di interesse a far dichiarare illegittimo un Regolamento associativo se, durante il giudizio lo stesso sia stato integralmente abrogato e sostituito da un nuovo Regolamento, tanto più quando parte attrice omette di allegare elementi tali da dimostrare che la nuova deliberazione sia da ritenersi invalida.
L’adesione ad un’associazione, quand’anche non riconosciuta, determina, infatti, la piena condivisione delle regole poste a fondamento delle scelte associative, prima fra tutte anche le modifiche effettuate al Regolamento stesso del quale gli attori non si sono lamentati se non nel momento in cui hanno ritenuto di impugnare il provvedimento di espulsione. (Mariarosaria Coppola)

È consentito ai regolamenti associativi di derogare all’art. 24 c.c. quando l’associazione, in funzione degli scopi politici prefissati, assume la netta fisionomia di una organizzazione di tendenza in cui prevale la tutela degli interessi perseguiti dalla medesima organizzazione rispetto alle pretese dei singoli associati che pretendano di incuneare nella vita associativa idee o pratiche contrastanti con gli scopi e gli obiettivi dell’associazione.
E’, pertanto, legittimata a reprimere al proprio interno condotte non conformi alle proprie regole quell’organizzazione di tendenza che ha interesse a tenere ben distinte e percepibili dalla generalità della popolazione le proprie proposte politiche nei vari campi, conservando così i caratteri distintivi e peculiari che la caratterizzano. (Mariarosaria Coppola)

E’ da ritenersi legittimo, e quindi non lesivo della dialettica democratica, sia che una forza politica scelga di non consentire al proprio interno correnti organizzate e/o segrete, sia che non siano consentite forme e luoghi per la formazione della volontà collettiva delle proposte politiche diverse da quelle previste dalle norme interne.
Lungi dall’essere antidemocratico, questo sistema serve ad assicurare la coerenza dell’azione politica di tutti gli iscritti con gli indirizzi generali perseguiti dall’associazione. Ciò anche in considerazione del fatto che in strutture caratterizzate dal principio della “porta aperta” e dalla presenza di bassissime “barriere all’ingresso” risulterebbe umanamente impossibile negoziare singolarmente o modificare con riunioni collegiali l’atto fondativo e le altre regole.
In materia l’art. 49 Cost., nel riferirsi al concorso dei partiti politici alla vita politica nazionale, non pone particolari limiti alla struttura interna dell’organizzazione dal momento che il riferimento all’espressione “metodo democratico” ha un’accezione ben diversa, e per certi aspetti neanche assimilabile, di “metodo assembleare” e, a maggior ragione, di “principio maggioritario”. Questi ultimi, infatti, costituiscono solo forme organizzative possibili, ma non necessariamente le uniche, posto che la Costituzione, fermo l’obbligo di rispettare i valori democratici e il metodo del concorso democratico alla politica nazionale, lascia massima libertà di disegnare la propria organizzazione interna ai soggetti che si propongono di partecipare alla vita politica. (Mariarosaria Coppola)

Con riferimento alle organizzazioni che partecipano alla vita politica nazionale, a prescindere dalla loro qualificazione in termini di partiti politici, va ribadito che, essendo la disciplina di riferimento quella dettata in tema di associazioni non riconosciute, non è applicabile, neppure di risulta, l’art. 24 c.c., riguardante le associazioni riconosciute, bensì va applicato l’art. 36 c.c., il quale tutela la piena autonomia normativa delle associazioni non riconosciute nella predisposizione dell’ordinamento interno. (Mariarosaria Coppola)

Non si può considerare come piena prova della condotta violativa dello spirito associativo, tale da integrare una giusta ovvero una grave causa di esclusione, propedeutica ai fini dell’ accertamento della lesione del diritto degli associati a partecipare alla procedura di scelta delle candidature, la mera deduzione dalla documentazione allegata di fatti e comportamenti incompatibili con la permanenza nell’associazione medesima. (Mariarosaria Coppola)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


Il testo integrale


 


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