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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20170 - pubb. 14/07/2018.

Prosecuzione dell'assemblea con rinvio e legittimazione dei sindaci dimissionari alla impugnazione della delibera annullabile


Tribunale di Firenze, 08 Febbraio 2017. Est. Guida.

Società di capitali - Assemblea dei soci - Convocazione - Continuità tra la prima e la seconda sessione - Presupposti - Fattispecie

Società di capitali - Sindaci - Dimissioni - Effetti - Prorogatio - Limiti - Impugnazione di delibera annullabile da parte del sindaco dimissionario


Si può riconoscere una linea di continuità tra due fasi di un'unica assemblea - non totalitaria - svolgentesi in giorni diversi, con conseguente esonero dell'organo amministrativo dall'obbligo di una nuova convocazione, nelle forme prescritte dalla legge e dallo statuto, in quanto dal verbale della prima adunanza risultino, senza ombra di dubbio, il giorno, l'ora e il luogo del rinvio alla successiva riunione assembleare, finalizzata ad esaurire la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno nel primo ed unico atto di convocazione; in caso contrario, ovverosia quando dal verbale della prima sessione assembleare non si evinca con assoluta certezza dove e quando si svolgerà la seconda, sorge l'obbligo dell'organo amministrativo di effettuare un secondo avviso di convocazione della nuova assemblea, per consentire a tutti i soci, compresi quelli assenti alla prima riunione, di intervenire, ove lo ritengano opportuno o necessario in relazione anche alle deliberazioni ancora da assumere, all'adunanza di rinvio.

Nella specie le condizioni per un valido rinvio della prima riunione assembleare non si sono verificate; anzi, l'effettiva possibilità di una compiuta conoscenza, da parte di tutti i soci (non solo di quelli presenti alla prima adunanza), della data e dell'ora del rinvio, è stata frustrata dalla alterazione del verbale della prima sessione nel quale sono stati successivamenti inseriti, in modo arbitrario, l'ora della successiva riunione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

I sindaci dimissionari sono privi di legittimazione attiva ad impugnare una deliberazione assembleare ritenuta annullabile.

Infatti, nel caso di rinuncia all'incarico da parte dell'organo di controllo, non opera l'istituto della prorogatio previsto dall'art. 2385 cod. civ. con riferimento alla figura dell'amministratore, non essendo questa disposizione applicabile in via analogica alla fattispecie in questione.

L'unica ipotesi di prorogatio della carica dei sindaci è, infatti, quella di cui art. 2400, comma 1, c.c., secondo il quale "La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.", norma, questa, che non è applicabile ad altre ipotesi nelle quali l'effetto della cessazione dalla carica deve dunque reputarsi immediato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

 

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Leonardo Scionti - Presidente

dott.ssa Anna Primavera - Giudice

dott. Riccardo Guida - Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

omissis

Svolgimento del processo

1. G.B., A.S. e M.G., (in seguito: "i sindaci"), nelle rispettive qualità di presidente, il primo, e di sindaci effettivi, gli altri due, del collegio sindacale dimissionario di H.B. Spa in liquidazione e concordato preventivo (in seguito: "H."), avente sede legale in Prato, hanno chiesto a questa sezione specializzata la declaratoria di nullità, o, in subordine, l'annullamento della deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci di H. del 26.02.2015, iscritta nel registro delle imprese in data 3.03.2015, nella parte che revoca il liquidatore D.B. e nomina liquidatrice E.P. (in seguito: "E.").

1.1. Riferiscono gli attori di essere membri del collegio sindacale di H., dimissionario dal dicembre 2014, ed affermano di essere legittimati all'azione come membri dell'organo di controllo e verifica contabile in regime di prorogatio, in assenza della loro sostituzione da parte di un collegio sindacale di nuova nomina.

1.2. Allegano che la deliberazione del 26.02.2015 è nulla perché assunta dall'assemblea ordinaria, non totalitaria, in assenza di una valida convocazione, non potendosi ritenere equipollente all'avviso di convocazione (mancante) il differimento, stabilito nell'assemblea ordinaria del 15.01.2015, della deliberazione su alcuni argomenti dell'ordine del giorno, proprio all'assemblea del 26.02.2015, per omessa indicazione, nel verbale di assemblea, del luogo e dell'ora della successiva adunanza.

1.3. Affermano, in subordine, che la stessa deliberazione è annullabile perché assunta in assenza dei quorum previsti dall'art. 2487 cod. civ. per la nomina del nuovo liquidatore.

1.4. Contestualmente all'azione di merito, gli attori hanno proposto un ricorso cautelare incidentale, fondato sui medesimi fatti e su identiche ragioni di diritto, volto ad ottenere la sospensione di quel deliberato assembleare, ritenendo che il periculum in mora sia in sé "autoevidente", per l'esigenza di un costante controllo della legittimità dell'agire sociale che si estrinseca nel tentativo di piegare l'ente collettivo alle aspirazioni del polo d'interessi (la famiglia F.) che sostiene la nuova liquidatrice E., in contrapposizione agli altri soci (la famiglia B.).

1.5. Hanno spiegato intervento adesivo, alla domanda di parte attrice, R.B., socio di H. in misura del 10% del capitale sociale, R.B., socio di H. in misura del 40% del capitale sociale e D.B., in qualità di liquidatore, revocato, della H. delle famiglie B. e F.

1.6. È altresì intervenuto in giudizio, per sostenere le ragioni degli attori/ricorrenti, il Procuratore della Repubblica di Prato che, dal canto suo, ha promosso un autonomo giudizio (incidentale) cautelare, chiedendo la revoca della neonominata liquidatrice E., la cui nomina sarebbe avvenuta in modo illegittimo.

1.7. H., costituendosi, ha contestato le domande degli attori/ricorrenti (sia quelle di merito che quelle cautelari) e ne ha chiesto il rigetto; identica linea difensiva ha assunto la liquidatrice E., anche lei intervenuta in causa.

1.8. Con ordinanza datata 8.06.2015 il GI ha sospeso l'efficacia esecutiva della deliberazione dell'assemblea di H. del 26.02.2015, e, nel resto (quanto alla richiesta della Procura di Prato di revoca cautelare della liquidatrice), ha respinto il ricorso.

1.9. All'udienza del 23.03.2016, a questa prima causa sono state riunite quelle aventi n. r.g. 5143/2015 e n. r.g. 8106/2015.

2. Quanto alle cause riunite, si evidenzia che con una seconda citazione (n. r.g. 5143/2015) gli stessi sindaci dimissionari hanno impugnato la deliberazione dell'assemblea straordinaria di H. del 30.03.2015, di cui al verbale notarile del 1.04.2015, che ha ratificato la nomina di E. quale liquidatrice della società, ed hanno chiesto che essa sia annullata perché connessa alla deliberazione del 26.02.2015, anch'essa viziata, che revocava il precedente liquidatore D.B.

2.1. Incidentalmente gli attori hanno chiesto la sospensione, in via cautelativa, della deliberazione assembleare impugnata.

2.2. Sono intervenuti in giudizio ad adiuvandum la Procura della Repubblica di Prato, i soci R.B., R.B. e l' exliquidatore D.B., mentre H. e l'interveniente E., costituendosi in questo giudizio, hanno chiesto il rigetto delle domande sia di merito che cautelari.

2.3. Il (precedente) GI ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei sindaci effettivi, di nuova nomina (vedi infra), nelle persone di F.P. (presidente), E.G. (sindaco), S.T. (sindaco dimissionario) e dei sindaci supplenti G.A. e R.T. Si sono costituiti in giudizio i primi due (P. e G.) e, per quanto qui interessa, hanno dichiarato di rimettersi alla decisione del giudice relativamente alla sospensione della deliberazione assembleare del 30.03.2015.

2.4. Il GI, con ordinanza del 18.06.2015, ha sospeso l'efficacia della deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci di H. del 30.03.2015, relativamente alla ratifica della nomina della liquidatrice E. Quanto al merito della controversia, si è detto (1.9.) che essa è stata riunita alla causa n. r.g. 4717/2015.

3. La riunione dei procedimenti connessi, come suaccennato (1.9.), ha riguardato anche la causa n. r.g. 8106/2015, promossa da R.B., in qualità di socio (con una partecipazione del 10% del capitale sociale), R.B., in qualità di socio (con una partecipazione del 40% del capitale sociale) e D.B., in qualità di liquidatore e legale rappresentante di H. (sostituito da E.) che hanno (autonomamente) impugnato non solo le summenzionate deliberazioni assembleari del 26.02.2015 e del 30.03.2015 (già oggetto dei precedenti giudizi), ma anche la deliberazione dell'assemblea dei soci di H. dell'11.05.2015, che ha nominato il nuovo collegio sindacale, chiedendo che ne sia dichiarata la nullità.

3.1. A giudizio degli attori le prime due deliberazioni assembleari sono nulle per difetto assoluto di convocazione, o, comunque, sono annullabili per difetto dei quorum partecipativo e deliberativo; a ciò si aggiunga che la deliberazione del 30.03.2015 è nulla anche per l'invalidità derivata dalla nullità della precedente deliberazione del 26.02.2015 che ha nominato E. liquidatrice di H.

3.2. La deliberazione dell'11.05.2015 con cui sono stati nominati i nuovi componenti del collegio sindacale nelle persone di P., G. e T., sindaci effettivi, e di A. e T., sindaci supplenti, è nulla perché connessa alle pregresse decisioni dei soci, anch'esse viziate, e, quindi, per mancanza di una rituale convocazione dell'assemblea, non essendo a ciò legittimata la liquidatrice E. ed anche perché non è stato raggiunto il quorum partecipativo, essendo stato impedito al socio R.B. di presenziare all'assemblea.

3.3. In via incidentale gli attori/ricorrenti hanno chiesto la sospensione della deliberazione dell'11.05.2015.

3.4. Si sono costituiti (sia nella causa di merito che nel giudizio cautelare) i sindaci dimissionari B., S. e G. ed hanno aderito alle domande degli attori.

3.5. Per converso, E., costituendosi, ha chiesto il rigetto delle domande dei soci dissenzienti e del liquidatore revocato.

3.6. Con ordinanza del 18.09.2015, per quanto qui interessa, il GI ha sospeso l'efficacia esecutiva della deliberazione dell'11.05.2015.

4. E. ha proposto reclamo avverso le ordinanze dell'8.06.2015 (GI dott. Guida; procedimento cautelare n. r.g. 4717-1/2015) e del 18.06.2015 (GI dott. Delle Vergini; procedimento cautelare n. r.g. 5143-1/2015), ma ha poi rinunciato agli atti (ed anche alle domande proposte nelle comparse d'intervento delle cause di merito) ed il Collegio, con ordinanze emesse a seguito della camera di consiglio del 15.02.2016 (nelle cause di reclamo n. r.g. 10161/2015 e n. r.g. 9336/2015), ha dichiarato l'estinzione di ciascun reclamo, rimettendo al merito la statuizione sulle spese processuali di fase.

5. Nella causa di merito ha spiegato intervento volontario G.M., in qualità di curatore speciale di H., nominato dal Presidente del Tribunale, su istanza di E., nell'ambito del procedimento di reclamo n. 10161/2015, adducendo che la sua costituzione nella causa di merito è volta ad ottenere la condanna di E. al pagamento delle spese processuali del giudizio di reclamo e dell'intervento nella causa di merito, visto che il gravame cautelare si è concluso con l'ordinanza collegiale del 15.02.2016 che, oltre a dichiarare l'estinzione del reclamo, ha rimesso al merito la statuizione sulle spese di lite (4).

6. La causa (recte: le tre cause riunite), istruita sulle produzioni documentali della parti e coll'interrogatorio libero di E. (sentita nella fase cautelare del primo giudizio), è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.11.2016, sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

 

Motivi della decisione

7. Le domande degli attori dirette alla declaratoria d'invalidità delle deliberazioni assembleari di H. sono fondate.

8. In primo luogo, i sindaci dimissionari B., S. e G. impugnano di nullità (o, in subordine, chiedono che sia annullata) la deliberazione dell'assemblea ordinaria di H. del 26.02.2015, nella parte (punto n. 1 dell'ordine del giorno) che revoca il liquidatore D.B. e nomina liquidatrice E.

8.1. Risulta per tabulas che il 12.01.2015, su convocazione del liquidatore D.B., si è tenuta l'assemblea dei soci di H. Spa, in Prato, presso la sede legale della società; in quel frangente sono stati trattati alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, mentre, con riferimento ad altri (punti 1, 5, 9, 11), l'assemblea è stata aggiornata al 26.02.2015. Il verbale d'assemblea, redatto al computer, reca solo la data del rinvio, senza indicazione dell'ora della riunione; E., che alla prima assemblea era presente in qualità di segretaria, liberamente interrogata nel corso del giudizio, ha ammesso di avere integrato di proprio pugno il verbale, coll'inserimento dell'ora (15.00), e di averlo fatto nei giorni successivi, essendosi accorta dell'omissione.

8.1.1.Più precisamente, l'interveniente, all'udienza del 14.05.2015, ha dichiarato: "La mattina del 26.09.2014, su incarico di D.B., ho ritirato il certificato azionario di R.B. presso il Notaio La Gamba di Prato, l'ho portato in assemblea lo stesso giorno e consegnato a D.B.; in data 12.01.2015, si è tenuta un'altra assemblea della società; D.B. portò il certificato azionario dello zio R.B. In data 12.01.2015 si è tenuta l'assemblea alla quale hanno partecipato, oltre a me e D.B., l'avv. Silvio O. in rappresentanza di R.B. Io ero segretaria e il sig. D.B. presidente dell'assemblea; era altresì presente R.B.; si è deliberato di rinviare l'assemblea, per mancanza di certi documenti, al 26.02.2015 ore 15.00. D.B. scriveva il verbale sul suo computer. In data 16.02.2015, almeno credo, prendendo visione del verbale, mi sono accorta che mancava l'ora della adunanza dell'assemblea del 26.02.2015, e pertanto, ho scritto di mio pugno, a penna, sul medesimo verbale: "ore 15.00", pensando che si trattasse di una mera dimenticanza. Si tratta del registro delle assemblee degli azionisti. In data 26.02.2015 mi sono recata in sede alle ore 8.30. Alle ore 9.15 è giunto R.B. al quale ho ricordato che c'era l'assemblea. Avevo già aperto il verbale dell'assemblea, pur in assenza delle altre parti; lui mi ha detto: " oggi non c'è proprio niente", ha preso il registro e se n'è andato. Ho continuato la verbalizzazione.".

8.2. I sindaci sostengono che la deliberazione dell'assemblea - non totalitaria - del 26.02.2015 è nulla, ai sensi dell'art. 2379/1 cod. civ., perché l'adunanza dei soci non è stata preceduta da un avviso di convocazione, in palese contrasto coll'art. 2366/1 e 3 cod. civ., e con lo statuto di H. (art. 13.4).

8.2.1. Gli attori - quali sindaci dimissionari - sono legittimati a fare valere la nullità della deliberazione assembleare che assumono radicalmente viziata, ai sensi dell'art. 2379 cod. civ., poiché, entro un ragionevole arco di tempo dalla cessazione dalla carica, l'organo di controllo contabile conserva un interesse al regolare svolgimento dell'attività sociale, non fosse altro perché è da escludere: "che le dimissioni dei sindaci costituiscano causa di un loro esonero da responsabilità in relazione a quegli eventi dannosi, successivamente verificatisi, e che potevano ragionevolmente considerarsi evitabili laddove i sindaci avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica, così come richiesto dall'art. 2407, comma 2, c.c." (Tribunale di Firenze, ordinanza del 19.01.2015). Per il momento, quindi, non occorre prendere più puntualmente posizione sull'eccezione di H., cui ha aderito E., di difetto di legittimazione attiva dei sindaci dimissionari (la questione verrà approfondita nel 9.4., con riferimento all'impugnazione della decisione dell'assemblea dei soci del 30.03.2015).

8.3. Obiettano H. e E. che i soci L.F. e R.B. (quest'ultimo per delega all'avv. Silvio O.), intervenuti all'assemblea del 12.01.2015, erano ben consapevoli che l'assemblea veniva rinviata al 26.02.2015, alle ore 15, perché così avevano deciso all'unanimità; d'altro canto, trattandosi di un mero rinvio dell'assemblea non era necessario un nuovo avviso di convocazione. In altri termini, l'assemblea ordinaria del 12.01.2015 - regolarmente convocata e svoltasi per discutere 15 argomenti all'ordine del giorno - e quella del 26.02.2015 non sarebbero due distinte ed autonome assemblee, ma una soltanto che però si è tenuta in due date diverse, o, per così dire, in due sessioni. Una simile linea argomentativa sarebbe confermata dal tenore del verbale dell'assemblea del 12.01.2015, in cui, come suaccennato (8.1.), si fa esplicito riferimento alla decisione di "aggiornare" l'assemblea al 26.02.2015.

8.4. Il Collegio, invece, condivide la prospettazione degli attori, che ha già ottenuto l'avallo da parte del GI che, con ordinanza dell'8.06.2015, ha sospeso la decisione assembleare, sviluppando un ragionamento, coerente sul piano logico-giuridico, che merita adesione, del quale occorre dare conto. Nel verbale d'assemblea del 12.01.2015, nella parte relativa al primo punto all'ordine del giorno, riguardante la discussione sui bilanci di esercizio di H. relativi agli anni 2011-2012-2013 etc., è scritto: "il liquidatore informa che le operazioni di verifica e rettifica sono ancora in corso e che pertanto l'assemblea in relazione a quanto sopra viene aggiornata al giorno 26.02.2015.". Questo passo del verbale è di grande interesse in quanto esso contiene l'inserimento, nel testo redatto col computer, delle parole manoscritte "ore 15.00" che E., intervenuta all'assemblea in qualità di segretaria, come si è visto (8.1.1.), ha ammesso di avere aggiunto, di proprio pugno, nei giorni successivi, quando (a suo dire) si accorse che, per mera dimenticanza, l'orario della nuova riunione non era stato riportato a verbale. Tale grave carenza nella verbalizzazione - certamente non legittimamente colmata tramite l'inappropriata interpolazione di E. - genera due importanti (e giuridicamente rilevanti) conseguenze: in primo luogo, manca il doveroso riscontro documentale riguardante la decisione (e quindi la consapevolezza) da parte dei soci presenti che la successiva adunanza si sarebbe tenuta proprio alle ore 15 del 26.02.2015; in secondo luogo, è certo che i soci assenti non sono stati messi nella condizione di conoscere quando si sarebbe tenuta la prosecuzione della prima sessione assembleare. Non appare quindi persuasiva, in punto di diritto, la tesi di H. e di E. secondo cui vi sarebbe stato un mero rinvio (c.d. aggiornamento) della precedente riunione dei soci.

8.4.1. A giudizio del Collegio in tanto si può riconoscere una linea di continuità tra due fasi di un'unica assemblea - non totalitaria - svolgentesi in giorni diversi, con conseguente esonero dell'organo amministrativo dall'obbligo di una nuova convocazione dell'assemblea, nelle forme prescritte dalla legge e dallo statuto, in quanto dal verbale della prima adunanza risultino, senza ombra di dubbio, il giorno, l'ora e il luogo del rinvio alla successiva riunione assembleare, finalizzata ad esaurire la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno nel primo ed unico atto di convocazione. In caso contrario, ovverosia quando dal verbale della (prima) assemblea non si evinca con assoluta certezza dove e quando si svolgerà la seconda sessione, sorge l'obbligo dell'organo amministrativo di effettuare un secondo avviso di convocazione della nuova assemblea, per consentire a tutti i soci, compresi quelli assenti alla prima riunione, di intervenire, ove lo ritengano opportuno o necessario (in relazione anche alle deliberazioni ancora da assumere), all'adunanza di rinvio.

8.4.1.1. Nella specie, le condizioni anzidette per un valido rinvio della prima riunione assembleare non si sono verificate; anzi, l'effettiva possibilità di una compiuta conoscenza, da parte di tutti i soci (non solo di quelli presenti alla prima adunanza), della data e dell'ora del rinvio, è stata frustrata dal censurabile contegno di E. che, addirittura, nei giorni tra una riunione e l'altra, ha alterato il verbale d'assemblea del 12.01.2015, inserendovi di proprio pugno, in modo arbitrario, l'ora della successiva assemblea.

8.5. Esclusa, quindi, per i menzionati vizi formali (i cui effetti, però, appaiono essenziali nella prospettiva della doverosa tutela degli interessi dei soci), la regolarità del rinvio, si è verificata una cesura tra la prima e la seconda riunione che, per quanto si è fin qui affermato, va considerata come una nuova ed autonoma assemblea, mai convocata dall'organo (lato sensu) amministrativo; ne discende la nullità della deliberazione assunta nel corso della nuova adunanza dei soci, riguardante la revoca del liquidatore D.B., la nomina della nuova liquidatrice E. e la decisione di promuovere un'azione di responsabilità contro il liquidatore uscente.

8.6. Una simile soluzione giuridica determina l'assorbimento della domanda subordinata dei sindaci di declaratoria d'annullabilità della deliberazione assembleare del 26.02.2015, rispetto alla quale H. ha sollevato eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori, quali sindaci cessati dalla carica con atto dell'11.12.2014 (iscritto nel registro delle imprese il 26.02.2015).

9. In secondo luogo, i sindaci dimissionari B., S. e G. impugnano di nullità (o, in subordine, chiedono che sia annullata) la deliberazione dell'assemblea straordinaria di H. del 30.03.2015, con verbale ai rogiti notaio G.A.L.G. di Prato (rep. n. (..), racc. n. (..)), registrato in Prato in data 1.4.2015 al n. 3055, iscritta nel registro imprese in data 1.4.2015 (protocollo n. (..) del 1.4.2015), relativamente alla ratifica della nomina della liquidatrice E. (punto 3) "varie ed eventuali" all'ordine del giorno, come illegittimamente integrato.

9.1. Riferiscono che, in data 30.03.2015, l'assemblea è iniziata alle ore 15.35, dinanzi al notaio G.A.L.G., alla presenza della nuova liquidatrice E., del socio L.F., titolare di una partecipazione azionaria pari al 50% del capitale sociale, e di S.P., custode (nominato dalla Procura di Firenze) delle azioni di R.B. (per il 40% del capitale sociale), il quale, alle 15.45, si è allontanato per recuperare il certificato azionario che gli era stato chiesto da E.; soggiungono che, nel breve volgere di 15 minuti (il verbale è stato chiuso alle ore 16), l'assemblea, con riferimento al punto 3 dell'ordine del giorno ("varie ed eventuali"), ha deliberato, per quanto qui interessa, la ratifica della nomina della liquidatrice E., già nominata nell'assemblea del 26.02.2015 e precisano che, tornato il custode P., la liquidatrice si è rifiutata di farlo presenziare e di permettergli di votare o di verbalizzare le proprie osservazioni.

9.1.1. Lamentano che la deliberazione è viziata sia perché è stato determinato ad arte il quorum deliberativo (coll'esclusione dal voto del custode P.), sia per un difetto dell'avviso di convocazione dell'assemblea che non conteneva la (tempestiva) menzione liquidatrice. Infatti, il punto dell'ordine del giorno dell'assemblea riguardante la "ratifica dell'argomento dell'ordine del giorno riguardante la ratifica della nomina della nuova della nomina a liquidatore della sig.ra E.P. del 26 febbraio 2015" è stato integrato da E. in data 27.03.2015, lo stesso giorno fissato per la prima convocazione dell'assemblea dei soci.

9.2. Gli interventori ad adiuvandum R.B., R.B. e D.B. hanno aderito alle domande degli attori, evidenziando altresì che la deliberazione impugnata è invalida per difetto assoluto di convocazione dell'assemblea, non essendo E. a ciò legittimata a causa del vizio genetico della sua nomina a liquidatrice della società.

9.3. H. ed E., nei rispettivi atti di costituzione, hanno contestato la domanda degli attori rilevando, innanzitutto, il difetto di legittimazione attiva dei sindaci dimissionari ad impugnare la deliberazione assembleare in discorso, e, quanto al merito, negando la presenza dei lamentati vizi della deliberazione del 30.03.2015, sia perché tutti i soci erano stati informati che, tra gli argomenti all'ordine del giorno, era stata inserita, in data 27.03.2015, anche la ratifica della nomina di E. quale liquidatrice della società, sia perché non è vero che è stato impedito ad arte al P. di partecipare all'assemblea.

9.4. Reputa il Collegio che, effettivamente, i sindaci dimissionari siano privi di legittimazione attiva ad impugnare una deliberazione assembleare che assumono essere annullabile. È incontestato (e risulta per tabulas dalla visura CCIAA in atti) che i sindaci hanno rassegnato le loro dimissioni, con effetto immediato dall'11.12.2014. Nel caso di rinuncia all'incarico, da parte dell'organo di controllo, non opera l'istituto della prorogatio previsto dall'art. 2385 cod. civ. con riferimento alla figura dell'amministratore. Ostativa all'applicazione analogica di tale disposizione è la diversa disciplina, in tema di nomina e revoca dei sindaci, dettata dall'art. 2400/1 cod. civ., secondo cui: "La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.". Detto diversamente, norma espressa codifica l'unica ipotesi di prorogatio dei sindaci, sicché, in tutti gli altri e diversi casi (comprese le dimissioni), l'effetto della cessazione dalla carica è immediato (Tribunale delle Imprese di Firenze, ordinanza del 19.01.2015).

9.4.1. È indiscutibile, comunque, che sono pienamente legittimati a fare valere i vizi della deliberazione del 30.03.2015, perché vi hanno interesse, sia il PM che i soci ed il liquidatore uscente di H. che hanno spiegato intervento adesivo alla domanda dei sindaci dimissionari.

9.5. Osserva il Collegio che la deliberazione assembleare del 30.03.2015, come in parte già stabilito dal GI nell'ordinanza cautelare del 18.06.2015, che ne ha sospesa l'efficacia, è affetta da numerosi profili d'invalidità, a cominciare dalla circostanza che la convocazione dell'assemblea è stata fatta da E., quale liquidatrice, in carenza del relativo potere, per essere la sua nomina invalida per le suaccennate ragioni (8.). Sussiste anche un vizio intrinseco all'avviso di convocazione dell'assemblea in quanto l'argomento, aggiunto all'ordine del giorno, relativo alla ratifica della nomina della liquidatrice, non è stato tempestivamente comunicato ai soci, nel rispetto del termine di 8 giorni prima dell'adunanza, come prescritto dal codice civile e dallo statuto. Anche il quorum deliberativo dell'assemblea non è conforme alla previsione statutaria (art. 17.2. dello statuto di H.) secondo cui: "L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita con la partecipazione di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.". La deliberazione impugnata è stata assunta col voto favorevole di L.F., giratario delle azioni da R.F., socio al 50%. Se E. non avesse indotto con un escamotage (la ridondante pretesa d'esibizione del certificato azionario, laddove la nomina del custode era un fatto pacifico, risultante anche dalla visura camerale di H.) il custode P., detentore del 40% delle azioni, ad allontanarsi, il quorum deliberativo sarebbe salito al 60% e non sarebbe stato quindi sufficiente il voto di L.F.

9.6. Le considerazioni che precedono comportano l'annullamento della deliberazione assembleare del 30.03.2015, nella parte relativa alla ratifica della nomina di E. quale liquidatrice di H.

10. In terzo luogo, R.B., R.B. e D.B., con separato atto di citazione, oltre a chiedere l'annullamento delle deliberazioni assembleari del 26.02.2015 e del 30.03.2015, hanno impugnato la deliberazione dell'assemblea ordinaria dell'11.05.2015 che ha nominato i nuovi sindaci titolari e supplenti, lamentando sia il difetto assoluto di convocazione dell'assemblea, perché proveniente dalla liquidatrice E., carente de, relativo potere in conseguenza dell'invalidità della sua nomina, sia la mancanza di quorum, non essendo stato consentito a R.B., titolare di una quota pari al 10% del capitale sociale, di partecipare all'adunanza dei soci (il fatto che il certificato azionario di quest'ultimo sia andato smarrito in circostanze poco chiare, secondo gli attori, non lo privava del diritto di partecipazione e di voto in assemblea, avendo egli tempestivamente denunciato lo smarrimento e proposto ricorso, ex art. 2016 cod. civ., al Presidente del Tribunale di Prato).

10.1. Reputa il Collegio che, com'è stato evidenziato dal GI nell'ordinanza del 18.09.2015 che ha concesso la sospensiva, la deliberazione assembleare dell'11.05.2015, riguardante la nomina del nuovo collegio sindacale, sia annullabile per difetto di una valida convocazione dell'assemblea, ad opera della liquidatrice E. priva del relativo potere perché, come in precedenza stabilito (8.5., 9.6.), la sua nomina è affetta da nullità e la ratifica della sua nomina è annullabile.

10.1.1. Posto che la sentenza che dichiara la nullità o che annulla la deliberazione ha efficacia retroattiva (come si evince dal tenore degli artt. 2377/7, 2379/4 cod. civ.), è ovvio che la deliberazione assembleare dell'11.05.2015 risente di un vizio che riguarda la costituzione dell'adunanza dei soci perché la convocazione dell'assemblea è stata fatta da un soggetto (E.) privo del relativo potere.

10.1.2. Si condivide al riguardo l'orientamento della Cassazione che, in merito ai vizi di convocazione dell'assemblea dei soci di una Srl, ha stabilito che: "In tema di validità delle deliberazioni assembleari delle società di capitali, la omessa convocazione (di tutti o di alcuni) dei soci, comportando la mancanza, in concreto, di un elemento essenziale dello schema legale della deliberazione assembleare, determina l'inesistenza giuridica di quest'ultima; invece la irregolarità, o il vizio, che infici la convocazione non determina la stessa conseguenza, ma la mera annullabilità della deliberazione ai sensi dell'art. 2377 cod. civ., giacché, per quanto viziato, quell'elemento essenziale comunque sussiste. Né comporta inesistenza della convocazione (e della conseguente deliberazione, che sarà quindi solo annullabile) l'assoluta carenza di legittimazione dell'autore di essa (nella specie il curatore del fallimento del socio amministratore di Srl, decaduto dalla carica), essendo in tal caso configurabile una convocazione nel suo essenziale schema giuridico (atto recettizio con cui il socio è avvisato della data e del luogo della riunione) e dovendosi, d'altro canto, considerare che, mentre è giustificabile una reazione radicale (quale l'inesistenza giuridica) dell'ordinamento avverso una delibera assembleare in cui ai soci (che "sono" l'assemblea) non sia stata data neppure l'opportunità di partecipare alla deliberazione, sì che quest'ultima non può essere in alcun modo ricondotta alla loro volontà, diversamente deve, invece, argomentarsi allorché tale opportunità sia stata in concreto offerta, giacché in tale ultimo caso appare certamente più adeguata una reazione più misurata, in equilibrio con le contrapposte esigenze di certezza e stabilità dei deliberati societari, sottostanti alla particolare disciplina delle loro patologie prevista dagli artt. 2377e 2378 cod. civ." (Cass., sez. I, sent. n. 9364 dell'11.06.2003).

11. Una volta caducate tutte e tre le decisioni assembleari, passando a trattare degli altri profili del thema decidendum, va respinta la domanda di R.B., R.B. e D.B., di condanna "delle controparti" al risarcimento dei danni per "lite temeraria", ai sensi dell'art. 96/1 cod. proc. civ.; la pretesa risarcitoria, genericamente avanzata, è infatti priva di riscontro sul piano dell'an debeatur e del quantum debeatur.

12. Occorre adesso statuire sulle spese processuali. In applicazione del principio della soccombenza (art. 91/1 cod. proc. civ.), la convenuta H. e E., che ha svolto intervento adesivo a favore della società, sono condannate a rifondere le spese processuali della causa di merito alle parti (costituite) vittoriose, vale a dire a favore, da un lato, dei sindaci dimissionari G.B., A.S. e M.G. e, dall'altro, di R.B., R.B. e D.B., nelle rispettive qualità di soci (i primi due) e di liquidatore (il terzo) di H.

12.1. Le stesse parti soccombenti debbono rimborsare le spese processuali anche ai (nuovi) sindaci P. e G., la cui partecipazione al giudizio, iussu iudicis, è una diretta ed esclusiva conseguenza delle contestazioni, risultate infondate, che H. e E. hanno mosso alla domanda degli attori di declaratoria d'invalidità della deliberazione assembleare del 30.03.2015.

12.2. L'ammontare delle spese processuali della fase di merito è determinato ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, secondo il parametro medio delle scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità alta: fino a Euro 260mila), in ragione dell'attività effettivamente svolta.

12.3. Alle medesime parti vittoriose spetta anche il ristoro delle spese processuali dei giudizi cautelari (svoltisi nell'ambito dei procedimenti n. r.g. 5143/2015 e n. r.g. 4717/2015 prima della riunione delle cause), da liquidare anch'essi in base al suaccennato criterio (12.2.), da porre a carico solidale di H. e di E. in quanto soccombenti.

12.4. E., quale reclamante avverso le due ordinanze di accoglimento delle domande cautelari, è condannata a pagare alle parti vittoriose (nel merito) anche le spese processuali dei due reclami, che si sono conclusi con altrettante pronunce d'estinzione per rinuncia della reclamante agli atti del giudizio ex art. 306 cod. proc. civ. In base al quarto comma di questa norma, infatti, il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. Nella specie, non è intervenuto alcun accordo dei contendenti sul punto. Del resto, la condanna della reclamante/rinunciante al pagamento delle spese processuali di fase, sostenute dalle parti vittoriose (nel merito), è una coerente applicazione del suaccennato canone della soccombenza.

12.4.1. E., in qualità di reclamante/rinunciante ex art. 306 cod. proc. civ., è condannata anche a pagare le spese processuali del giudizio di reclamo sostenute da H., rappresentata in quel frangente processuale da un curatore speciale, la cui nomina, con decreto presidenziale datato 7.10.2015, si è resa necessaria per il potenziale conflitto d'interessi tra E. - che, all'epoca, in qualità di liquidatrice, era la legale rappresentante della società - e H., convenuta nella causa di merito, resistente rispetto alle domande (cautelari) di sospensione delle deliberazioni assembleari, ma non reclamante in proprio.

12.4.1.1. Va invece dichiarato inammissibile l'intervento nella causa di merito di H., in persona del medesimo curatore speciale, funzionale alla condanna di E. al pagamento delle spese processuali dell'intervento e di quelle della fase del reclamo. È da escludere che il curatore speciale della società avesse un'autonoma legittimazione ad intervenire nel giudizio di merito, laddove, all'evidenza, H. (dal medesimo rappresentata solo nel giudizio di reclamo), già partecipava al processo (in qualità di convenuta). Come suaccennato (12.4.1.), poi, H., rappresentata dal curatore speciale, aveva un proprio titolo per ottenere la condanna di E. al pagamento delle spese processuali sostenute nel giudizio di reclamo, senza necessità di un intervento (nella fase di merito) del curatore speciale.

13. Ai sensi dell'art. 2378 ultimo comma cod. civ., il dispositivo della sentenza deve essere iscritto, a cura del legale rappresentante di H., nel registro delle imprese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e difesa disattesa e respinta, così provvede:

1. dichiara la nullità della deliberazione dell'assemblea ordinaria di H.B. Spa in liquidazione e concordato preventivo del 26.2.2015, iscritta nel registro delle imprese di Prato in data 3.3.2015 (protocollo n. (..) del 26.2.2015);

2. annulla la deliberazione dell'assemblea straordinaria di H.B. Spa in liquidazione e concordato preventivo del 30.03.2015, con verbale ai rogiti del notaio dott. G.A.L.G. di Prato (rep. n. (..), racc. n. (..)), iscritta nel registro delle imprese di Prato in data 1.04.2015 (protocollo n. (..) del 1.04.2015), nella parte relativa alla ratifica della nomina della liquidatrice E.P. (punto 3) "varie ed eventuali" all'ordine del giorno;

3. annulla la deliberazione dell'assemblea ordinaria di H.B. Spa in liquidazione e concordato preventivo dell'11.05.2015;

4. respinge la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96/1 cod. proc. civ. di R.B., R.B. e D.B.;

5. dichiara inammissibile l'intervento nella causa di merito di H.B. Spa in liquidazione e concordato preventivo in persona del curatore speciale dott. G.M.;

6. condanna H.B. Spa in liquidazione e concordato preventivo ed E.P., in solido, a pagare le spese processuali della fase cautelare a:

- G.B., A.S. e M.G., liquidandole in Euro 5.262, 00 a titolo di compenso, oltre al 15% sul compenso, all'IVA e al CPA come per legge;

- R.B., R.B. e D.B., liquidandole in Euro 5.262, 00 a titolo di compenso, oltre al 15% sul compenso, all'IVA e al CPA come per legge;

- F.P. ed E.G., liquidandole in Euro 5.262, 00 a titolo di compenso, oltre al 15% sul compenso, all'IVA e al CPA come per legge;

nonché a pagare le spese processuali del giudizio di merito a:

- G.B., A.S. e M.G., liquidandole in Euro 2.400, 00 a titolo di spese, Euro 13.430, 00 a titolo di compenso, oltre al 15% sul compenso, all'IVA e al CPA come per legge;

- R.B., R.B. e D.B., liquidandole in Euro 1.200, 00 a titolo di spese, Euro 13.430, 00 a titolo di compenso, oltre al 15% sul compenso, all'IVA e al CPA come per legge;

- F.P. ed E.G., liquidandole in Euro 13.430, 00 a titolo di compenso, oltre al 15% sul compenso, all'IVA e al CPA come per legge;

7. condanna E.P. a pagare le spese processuali della fase del reclamo a:

- G.B., A.S. e M.G., liquidandole in Euro 3.575, 00 a titolo di compenso, oltre al 15% sul compenso, all'IVA e al CPA come per legge;

- R.B., R.B. e D.B., liquidandole in Euro 3.575, 00 a titolo di compenso, oltre al 15% sul compenso, all'IVA e al CPA come per legge;

- H.B. Spa in liquidazione e concordato preventivo, in persona del curatore speciale dott. G.M., liquidandole in Euro 3.575, 00 a titolo di compenso, oltre al 15% sul compenso, all'IVA e al CPA come per legge.

Così deciso in Firenze, il 7 febbraio 2017.

Depositata in Cancelleria il 8 febbraio 2017.