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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20974 - pubb. 21/12/2018.

L’inidoneità di 'criptovalute in fase embrionale' a costituire oggetto di conferimento nel capitale di una società a responsabilità limitata


Tribunale di Brescia, 18 Luglio 2018. Est. Lentini.

Società di capitali - Aumento del capitale sociale - Conferimento di criptovalute - Ammissibilità - Contenuto relazione giurata ex art. 2465 c.c.


Posta l'idoneità delle "criptovalute", in generale, a costituire elemento di attivo idoneo al conferimento nel capitale di una s.r.l., deve escludersi che il bene concretamente conferito nel caso di specie soddisfi il requisito di cui all'art. 2464, comma secondo, c.c. trattandosi di moneta virtuale ancora in fase sostanzialmente embrionale, che allo stato - non presenta i requisiti minimi per poter essere assimilata ad un bene suscettibile in concreto di una valutazione economica attendibile. L’esame di tali requisiti e tra essi: dell'idoneità del bene ad essere oggetto di valutazione, in un dato momento storico; (ii) dell'esistenza di un mercato di riferimento, quale presupposto di qualsivoglia attività valutativa e (iii) dell'idoneità del bene ad essere "bersaglio" dell'aggressione da parte dei creditori sociali, costituisce il nucleo centrale della relazione giurata richiesta dall'art. 2465 c.c., per un verso escludendosi che il giudice possa sostituire integralmente la propria valutazione di merito a quella dell'esperto, ma dovendosi peraltro ammettere la facoltà per il giudice dì sindacare la completezza, logicità, coerenza e ragionevolezza delle conclusioni raggiunte dall'esperto. (Virginia Cristini) (Giuseppe Amato) (riproduzione riservata)

Segnalazione degli Avv.ti Virginia Cristini e Giuseppe Amato


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