Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23605 - pubb. 19/05/2020

Pignoramento di partecipazioni sociali e diritto del debitore di esaminare i documenti relativi all’amministrazione della società

Tribunale Roma, 20 Gennaio 2020. Est. Cecilia Bernardo.


Società – Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni – Diritti del debitore titolare della partecipazione – Diritto di voto e diritti ammnistrativi – Scissione – Diritto di esaminare i documenti relativi all’amministrazione della società – Sussistenza



Ai sensi dell’art. 2352 c.c., nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all’usufruttuario, mentre i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel suddetto articolo spettano sia al socio sia al creditore pignoratizio.

Deve, infatti, ritenersi che la dissociazione di cui alla citata norma, tra la titolarità della partecipazione sociale con i connessi diritti e la legittimazione all’esercizio degli stessi, abbia carattere eccezionale e che possa pertanto trovare applicazione solo nelle ipotesi specificamente previste dal legislatore.

Ne consegue, che, in tutti i restanti casi non espressamente regolati, si avrà una legittimazione concorrente di entrambi e poiché il legislatore non ha in alcun modo previsto che, in caso di pignoramento delle quote di partecipazione, al debitore esecutato sia inibito l’esercizio di tutti i diritti connessi alla posizione rivestita, quest’ultimo potrà esercitare i diritti amministrativi connessi alla titolarità della quota, tra i quali rientra sicuramente quello di esaminare i documenti relativi all’amministrazione della società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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