Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2823 - pubb. 10/01/2011

Cancellazione della società a responsabilità limitata dal registro imprese e riassunzione della causa nei confronti dei soci

Tribunale Torino, 17 Maggio 2010. Est. Rizzi.


Società a responsabilità limitata - Registro imprese - Cancellazione - Responsabilità dei soci per i debiti sociali - Limite delle somme riscosse - Riassunzione della causa interrotta per effetto della cancellazione - Prosecuzione della causa nei confronti dei soci - Inammissibilità delle domande.



Poiché a norma dell'articolo 2495, comma 2, codice civile, i soci di una società a responsabilità limitata rispondono dei debiti da questa contratti e rimasti insoddisfatti solo se e nei limiti in cui hanno riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, ne deriva che gli stessi non possono essere considerati successori universali nè successori a titolo particolare della società medesima nel vincolo obbligatorio, con la conseguenza, sul piano processuale, che non vi sono soggetti cui spetta proseguire il processo di cui la società estinta sia stata parte; pertanto, sulla domanda proposta contro la società che in corso di causa si cancelli del registro delle imprese, il giudice non può più statuire nel merito e le domande proposte nella causa eventualmente riassunta nei confronti dei soci e del liquidatore della società dovranno essere dichiarate inammissibili. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Massimiliano Elia


Massimario, art. 2495 c.c.


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