ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3442 - pubb. 21/03/2011.

Controllo di società e influenza dominante


Tribunale di Venezia, 10 Febbraio 2011. Est. Fidanzia.

Società – Controllo – Influenza dominante – Prova in ordine all’esistenza dell’influenza dominante.

Società – Socio detentore  un partecipazione consistente – Influenza dominante – Indici di rilevabilità.

Società – Società di capitali – Soci finanziatori – Postergazione ex art. 2467 c.c. – Ratio legis.

Società – Regola della postergazione ex art. 2467 c.c. – Applicabilità generalizzata a tutte le società di capitali – Conferme normative.


Mentre il controllo di una società su un’altra è presunto in caso di maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, per dimostrare “l’influenza dominante” è indispensabile verificare in concreto l’andamento delle assemblee della partecipata per un arco di tempo ragionevolmente significativo, al fine di valutare se vi sia stata un’effettiva capacità di controllo da parte dell’asserita controllante. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Una socio detentore di una partecipazione consistente, ma non della maggioranza assoluta, è in grado di esercitare un’influenza dominante nella società partecipata quando il capitale sociale è molto parcellizzato e/o  si registri un costante assenteismo dei soci nella partecipazione alle assemblee, di talché per determinare l’approvazione delle delibere non è richiesta la detenzione della maggioranza assoluta delle azioni. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

La regola della postergazione prevista dall’art. 2467 c.c. è stata introdotta al fine di porre rimedio a situazioni che possono in concreto presentarsi in tutte le società di capitali, ovvero che il prestito del socio a favore della  società in precario equilibrio finanziario abbia una finalità  sostitutiva del capitale di rischio ed è stata introdotta a tutela dei terzi creditori. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

La circostanza per la quale la regola della postergazione sia stata inserita nelle norme sulla s.r.l., tipo societario nel quale è più frequente il pericolo di sottocapitalizzazione nominale, non tradisce l’intento del legislatore in quanto l’art. 2467 c.c. non costituisce una norma eccezionale bensì è espressione di un principio di natura generale, applicabile anche nelle s.p.a.. Ciò trova conferma nel disposto dell’art. 2411 cod. civ. secondo cui il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere in tutto o in parte subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)


Il testo integrale