Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9541 - pubb. 09/10/2013

Opposizione alla riduzione del capitale sociale di S.r.l., oggetto e presupposti della domanda, trattazione collegiale e fase incidentale

Tribunale Verona, 28 Marzo 2013. Est. Vaccari.


Introduzione della domanda ai sensi dell’art. 2482, comma 2 c.c. mediante atto di citazione – Necessità – Presupposto di natura cautelare per il suo accoglimento.

Trattazione collegiale del giudizio di opposizione a riduzione del capitale sociale di una s.r.l – Necessità.

Fase incidentale del giudizio di opposizione a riduzione del capitale sociale – Caratteristiche – Efficacia sospensivamente condizionata della delibera oggetto di opposizione.

Legittimazione attiva di un istituto di credito a favore del quale sia stata prestata garanzia a proporre opposizione alla delibera di riduzione del capitale sociale della società garante – Sussiste.

Pericolo di pregiudizio quale presupposto per l’accoglimento della opposizione ai sensi dell’art. 2482, comma 2, c.c. – Elementi indicativi dello stesso.



L’opposizione all’operazione di riduzione del capitale sociale di una società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 2482, comma 2 c.c va necessariamente proposta con atto di citazione in quanto è diretta ad ottenere una pronuncia che dichiari l’inefficacia della delibera di riduzione del capitale sociale, con la precisazione che il presupposto per il suo accoglimento, ossia il “pericolo di pregiudizio per i creditori opponenti”, è tipico di un procedimento cautelare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il giudizio di opposizione alla operazione di riduzione del capitale sociale di una società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 2482, comma 2 c.c., richiede la trattazione collegiale poiché rientra tra quelli di cui all’art. 50 bis n.5 c.p.c. che menziona “le cause di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea”, espressione che è idonea a ricomprendere anche le cause promosse da terzi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nel corso del giudizio di opposizione alla operazione di riduzione del capitale sociale di una società a responsabilità limitata può aprirsi, su iniziativa della società, la fase incidentale di cui al terzo comma dell’art. 2482 c.c., nella quale essa, pur a fronte dell’opposizione dei creditori, può ottenere, in via sommaria, di eseguire la delibera di riduzione, facendo constatare l’inesistenza del “pericolo di pregiudizio per i creditori” ovvero prestando idonea cauzione. Da tale disciplina si ricava che l’efficacia della delibera è sospensivamente condizionata alla mancanza di opposizioni, da proporsi nel termine di novanta giorni dall’iscrizione della delibera stessa nel registro delle imprese. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’istituto di credito in cui favore sia stata prestata garanzia da parte della controllante di una società debitrice del primo è legittimato a proporre opposizione ai sensi dell’art. 2482, comma 2 c,c. avverso la delibera di riduzione del capitale sociale della società garante. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’art. 2482, comma 2, c.c. richiede, quale presupposto per l’accoglimento della opposizione alla riduzione del capitale sociale, non già che l’operazione abbia effettivamente recato pregiudizio all’opponente ma che sia idonea a provocare tale effetto e la relativa valutazione deve essere necessariamente effettuata secondo un criterio prognostico. Tenuto conto di tale parametro di giudizio possono considerarsi univocamente indicativi del carattere pregiudizievole per le ragioni di credito dell’attrice, della operazione di riduzione di capitale l’entità delle riduzioni di capitale operate sia dalla società debitrice che dalla garante di questa, ancor più quando esse siano state tali da richiedere la loro trasformazione in s.r.l., senza obbligo di collegio sindacale La riduzione del capitale sociale della controllata Degli Ulivi Spa ha infatti comportato automaticamente una diminuzione del valore della consistente partecipazione in essa della controllante Oikia Finanziaria S.r.l.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il giudizio di opposizione alla operazione di riduzione del capitale sociale di una società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 2482, comma 2 c.c., richiede la trattazione collegiale poiché rientra tra quelle di cui all’art. 50 bis n.5 c.p.c. che menziona “le cause di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea”, espressione che è idonea a ricomprendere anche le cause promosse da terzi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nel corso del giudizio può aprirsi, su iniziativa della società, la fase incidentale di cui al terzo comma dell’art. 2482 c.c. nella quale essa, pur a fronte dell’opposizione dei creditori, può ottenere, in via sommaria, di eseguire la delibera di riduzione, facendo constatare l’inesistenza del “pericolo di pregiudizio per i creditori” ovvero prestando idonea cauzione. Da tale disciplina si ricava che che l’efficacia della delibera è sospensivamente condizionata alla mancanza di opposizioni, da proporsi nel termine di novanta giorni dall’iscrizione della delibera stessa nel registro delle imprese. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Massimo Vaccari


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