Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10416 - pubb. 15/05/2014

Impugnazione del riconoscimento ex art. 263 c.c.: dlgs 154/2013 e regime transitorio

Tribunale Bari, 18 Febbraio 2014. Est. Marseglia.


Impugnazione del riconoscimento – Art. 263 c.c. – Modifiche apportate dal dlgs 154/2013 – Regime transitorio.



L’art. 28 del D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 entrato in vigore il 7.02.2014 ha introdotto al comma 3 dell’art. 263 c.c. una nuova condizione di proponibilità della domanda laddove l’impugnazione venga effettuata da parte dell’autore del riconoscimento (ovvero la sua proposizione entro l’anno dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita, ovvero dal giorno dell’avvenuta conoscenza della propria impotenza all’epoca del concepimento prima ignorata e comunque non oltre 5 anni dall’annotazione suddetta). La suddetta modifica normativa non è applicabile ai processi pendente se sia intervenuta dopo la rimessione della causa della causa al Collegio per la decisione da parte del G.I. a norma dell’art. 189 c.p.c., momento dopo il quale argomentando ai sensi dell’art. 300 u.c. c.p.c. il giudizio non può più considerarsi pendente e dunque soggetto ad eventi sopravvenuti tra i quali anche le modifiche delle norme sostanziali di riferimento, salva una eventuale rimessione sul ruolo anche al fine di stimolare il contraddittorio sulla questione a norma dell’art. 101 comma 2 c.p.c. In ogni caso, nella disposizione transitoria di cui all’art. 104, comma 10 del d.lgs. n. 154/2013 è stato previsto che, in caso di riconoscimento di figlio annotato sull’atto di nascita prima dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, i nuovi termini di cui all’art. 263 c.c. decorrano proprio dall’entrata in vigore della nuova disposizione normativa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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