Persone e Misure di Protezione


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14217 - pubb. 18/02/2016

Protezione internazionale: il richiedente curdo non ha diritto alla protezione, nemmeno umanitaria, se gli episodi allegati sono del tutto episodici

Tribunale Milano, 23 Settembre 2014. Est. Martina Flamini.


Protezione internazionale – Richiedente Curdo – Allegazione di elementi episodici e poco significativi – Protezione sussidiaria – Esclusione



L’oppressione del popolo curdo in Turchia – che ha provocato, dal 1984 oltre 40.000 morti e migliaia di prigionieri politici – negli ultimi anni sembra essere in corso di superamento. La lingua curda non è più vietata, la bandiera curda sventola durante le manifestazioni e alle elezioni amministrative del marzo del 2014 il Bdp (Partito per la Democrazia e per la Pace) ha vinto in molte città e paesi del Kurdistan (come Diyarbakir, Hakkari e Van). Il mutato quadro sociopolitico e l’assenza di specifici elementi che portino a ritenere attuale il rischio lamentato dal richiedente, portano a ritenere insussistenti i presupposti per la concessione della protezione internazionale.

Nemmeno sussistono i presupposti per la protezione umanitaria in difetto di specifici elementi significativi. In via generale si osserva che l’ampliamento delle ipotesi di protezione internazionale derivato dall’introduzione ex D. L.vo 251/07 della protezione sussidiaria, consente oggi di ricondurre a tale nuova forma di protezione ipotesi in precedenza riconducibili solo permessi di natura umanitaria di cui agli artt. 5, comma 6, e 19  D.Lgs. n. 286/98 (si pensi alle ipotesi di non respingimento verso Paesi che praticano la  pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti oggi rientranti nelle ipotesi di danno grave ex art. 14  ex D. L.vo 251/07  che determina il riconoscimento della protezione sussidiaria). La Suprema Corte ha precisato che “l'introduzione della protezione sussidiaria, per le caratteristiche intrinseche ed il regime normativo cui è assoggettata, può ritenersi in parte nuova ed in parte assimilabile, esclusivamente sotto il profilo dei requisiti necessari per il suo riconoscimento, ai permessi di natura umanitaria enucleabili dalla lettura coordinata del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 ed art. 19” (Cass. Ordinanza n. 6880 del 2011) Permane, comunque, in capo allo straniero la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno “sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dal citato art. 3 CEDU (ormai ricompreso espressamente nella protezione sussidiaria) o da quelli indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale)” (Cass. ord. 6880/11). L’art. 32 co. III D. L.vo 25/08 prevede, infatti,  che la Commissione  territoriale, “nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario (…) trasmette gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5 comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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