Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15373 - pubb. 01/07/2016

L’assegno di mantenimento è fissato in importo fisso; ma tenendo conto delle tasse

Tribunale Milano, 28 Gennaio 2016. Est. Buffone.


Assegno di mantenimento – Fissazione dell’importo – Regime fiscale – Elemento di valutazione per la determinazione dell’ammontare – Sussiste



Ai sensi dell’art. 10, lett c) d.P.R. 917 del 1986, gli assegni periodici corrisposti al coniuge sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF del soggetto che li corrisponde, nella misura risultante dal provvedimento giudiziale che li stabilisce; al contempo, tali assegni periodici costituiscono reddito in capo al coniuge che ne beneficia in quanto sono espressamente assimilati al reddito di lavoro dipendente (v. art. 50 d.P.R. cit.; sono esclusi solo gli assegni destinati al mantenimento dei figli: v. art. 3, comma II, lett. b, d.P.R. cit.). Costituisce eccezione solo l’assegno divorzile cd. una tantum poiché manca del carattere della periodicità e, piuttosto che reddituale, ha natura patrimoniale (v. Corte Cost. n. 383 del 2001). Filtrato con la lente del prelievo / beneficio fiscale, l’assegno “lordo” di mantenimento fissato dal giudice è, in realtà, nel “netto” inferiore sia per l’onerato (in conseguenza dei benefici risultanti dalla deduzione) che per il beneficiario (per effetto della tassazione). D’altro canto, il giudice non può fissare l’importo periodico “al netto” ostandovi l’esigenza che l’assegno sia sempre “certo” nell’ammontare (essendo peraltro versato in via anticipata) e “certo” non sarebbe, ove fissato in misura netta, per le non note e non conoscibili variabili legale alle dichiarazioni fiscali dei coniugi. Ne consegue che l’assegno periodico ex art. 156 c.c. va fissato in somma certa, tenendo conto in astratto del prelievo fiscale e del regime di deducibilità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale