Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16883 - pubb. 14/03/2017

Legge applicabile alle azioni di Stato

Tribunale Milano, 18 Gennaio 2017. Est. Laura Stella.


Azioni di Stato – Legge applicabile – Art. 33 legge 218 del 1995 come modificato dal dlgs. 154 del 2013



In materia di azioni di stato, la legge applicabile è quella italiana ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 33 della L. 218/1995 così come modificato dall’art. 101 del D.Lgs. 154/2013 (che prevede che “1. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato in cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita. 2. La legge individuata ai sensi del comma 1 regola i presupposti e gli effetti dell’accertamento e della contestazione dello stato di figlio; qualora la legge così individuata non permetta l’accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la legge Italiana”) nel caso in cui – come per la legge marocchina - non siano adeguata la tutela del diritto del figlio in quanto, ad esempio (v. art. 151 del Codice della Famiglia marocchino) legittimato attivo dell’azione di disconoscimento sia solo il padre presunto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale