Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18272 - pubb. 20/10/2017

Ricorso per separazione depositato ma non notificato: ammissibile il cautelare autonomo sulla scuola. Tra pubblica e privata, prevale la scuola pubblica

Tribunale Roma, 10 Agosto 2017. Pres., est. Pratesi.


Conflitto genitoriale per l’iscrizione scolastica – Ricorso presentato allorchè penda il giudizio di separazione – Ricorso depositato ma non notificato – Ammissibilità del ricorso cautelare – Sussiste

Conflitto genitoriale per l’iscrizione scolastica – Scuola pubblica in difetto di accordo – Sussiste



Il ricorso promosso per risolvere il conflitto insorto tra i genitori in merito alla iscrizione scolastica non è automaticamente inammissibile in ragione della pendenza di un procedimento per separazione personale tra le parti: in particolare, il ricorso non può stimarsi inammissibile ove vi sia prova che il ricorso per separazione personale sia stato depositato con successiva emanazione del decreto di fissazione della relativa udienza presidenziale ma non vi sia invece prova dell’avvio del relativo iter notificatorio, il che impedisce di avere certezza che il procedimento prenda effettivamente vita all’udienza fissata; in tale condizione di stallo, negare l’accesso al rimedio azionato potrebbe risolversi di fatto in un diniego di tutela, tanto più a fronte di una decisione che deve necessariamente essere adottata in tempi brevi, stante la prossimità con l’apertura dell’anno scolastico. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nel dissenso fra i genitori, il Tribunale deve dare preferenza alla scelta di un istituto pubblico di istruzione scelto tra quelli prossimi al luogo di residenza del minore, soluzione che offre peraltro ai figli la garanzia di una istruzione di stampo pluralistico senza oneri per le famiglie. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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