Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9225 - pubb. 04/07/2013

Competenza del tribunale ordinario sui provvedimenti di revoca o modifica delle statuizioni emesse ex artt. 330, 333 c.c., alla luce della legge 219 del 2012

Tribunale Milano, 03 Maggio 2013. Est. Buffone.


Provvedimento limitativo della potestà genitoriale emesso dal Tribunale per i Minorenni – Art. 333 c.c. – Richiesta di modifica o revoca – Competenza – Tribunale per i Minorenni – Sussiste – Tribunale ordinario – Esclusione – Legge 219/2012 (art. 333 c.c.; legge 184/1983; legge 219/2012).



La modifica del provvedimento urgente di collocamento in Comunità del minore, proposta dalla madre per il ripristino della piena potestà genitoriale, non instaura una controversia ex art. 317-bis c.c. in quanto non riguarda il rapporto tra padre e madre in ordine all’esercizio della genitorialità ma la persistenza o meno delle condizioni che giustificano l’affievolimento della responsabilità genitoriale. Ne consegue che non sussiste la competenza del giudice ordinario. La legge 10 dicembre 2012 n. 219, riscrivendo l’art. 38 disp. att. c.c., ha attribuito al Tribunale ordinario la competenza a pronunciare i provvedimenti limitativi della potestà genitoriale (art. 333 cod. civ.) esclusivamente nel caso in cui sia pendente, «tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile»: in altri termini, l’azione ex art. 333 c.c. proposta in via autonoma non rientra nella competenza del Tribunale ordinario che nemmeno è competente per la declaratoria di cui all’art. 330 c.c., ipotizzabile sempre soltanto nel caso in cui penda un procedimento di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c.c (v. art. 38, comma I, disp. att. c.c.). Il presupposto per la potestas decidendi del Tribunale Ordinario è, dunque, la concentrazione processuale delle domande. La competenza del Tribunale per i Minorenni si estende anche al provvedimento di modifica o revoca delle limitazioni genitoriali, trovando la sua disciplina normativa in seno all’art. 333 comma II c.c., come richiamato anche in parte qua dall’art. 38 disp. att. c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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