ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10001 - pubb. 06/02/2014.

Azione del liquidatore di società estinta, questione di legittimazione e malafede processuale


Tribunale di Brescia, 15 Gennaio 2014. Est. Vittoria Gabriele.

Cancellazione di s.r.l. dal Registro delle Imprese – Effetti – Estinzione immediata della società – Legittimazione ad agire del liquidatore – Non sussiste.

Anatocismo e applicazione di interessi al tasso ultralegale (usurario) – Diritto di credito controverso – Domanda proposta da società estinta – Rigetto per carenza di legittimazione in capo al liquidatore.

Anatocismo e applicazione di interessi al tasso ultralegale (usurario) – Diritto di credito controverso – Domanda proposta da società estinta – Manifestazione tacita di rinuncia – Sussiste.

Anatocismo e applicazione di interessi al tasso ultralegale (usurario) – Azione promossa dal liquidatore dopo la cancellazione della società – Condanna del liquidatore alle spese di lite.

Anatocismo e applicazione di interessi al tasso ultralegale (usurario) – Azione promossa dal liquidatore dopo la cancellazione della società – Malafede processuale del liquidatore – Sussiste – Condanna ex art. 96 3° comma c.p.c. in misura pari al 10% del petitum.


La cancellazione di una s.r.l. dal registro delle imprese ne determina la immediata estinzione (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 4060/2010), con conseguente perdita da parte del  liquidatore della stessa della capacità di stare in giudizio per la società (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 6070/2013). (Andrea Barocci) (riproduzione riservata)

Il liquidatore di una s.r.l. cancellata dal registro delle imprese non è legittimato ad azionare un credito per illegittimi addebiti per interessi al tasso ultralegale e usurari, ovvero per anatocismo e commissioni, effettuati sul conto corrente già intestato alla società estinta e dei quali non si sia tenuto conto nel bilancio finale di liquidazione, trattandosi di un diritto di credito controverso e non di una sopravvenienza o un residuo attivo. (Andrea Barocci) (riproduzione riservata)
 
La cancellazione dal registro delle imprese senza tenere conto di pretese per illegittimi addebiti sul conto corrente, a prescindere dalla loro fondatezza, deve intendersi come manifestazione tacita della volontà di rinunciarvi. (Andrea Barocci) (riproduzione riservata)

Vanno poste a carico del liquidatore le spese che seguono la soccombenza per aver intrapreso l’azione giudiziaria in nome e per conto della società estinta senza possedere la legittimazione processuale. (Andrea Barocci) (riproduzione riservata)

Va condannato ai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c. il liquidatore della società cancellata, avendo lo stesso intrapreso e coltivato la azione giudiziale senza cautela e con malafede processuale, nella consapevolezza della cancellazione della società del registro delle imprese. La somma di cui alla condanna viene equamente quantificata  in una somma pari al 10% dell’importo preteso. (Andrea Barocci) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Andrea Barocci


Il testo integrale