Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10010 - pubb. 10/02/2014

Chi svolge attività professionale onerosa per la società non è eleggibile alla carica di sindaco

Cassazione civile, sez. I, 28 Marzo 2013, n. 7902. Est. Lamorgese.


Società per azioni - Organi sociali - Collegio sindacale - Nomina - In genere - Cause di ineleggibilità e di decadenza - Rapporto di prestazione d'opera con la società - Indagine del giudice del merito - Contenuto - Prestazioni inerenti ad atti o vicende societarie di particolare importanza - Sufficienza - Esclusione - Complessiva ragguardevole consistenza rispetto all'ordinaria professione svolta dal sindaco - Valutazione - Necessità - Fattispecie.

Società per azioni - Organi sociali - Collegio sindacale - Nomina - In genere - Cause di ineleggibilità e di decadenza - Rapporto di prestazione d'opera con la società - Nozione - Lavoro subordinato - Necessità - Esclusione - Carattere oneroso e continuativo dell'attività professionale - Sufficienza - Fattispecie.



In tema di società di capitali, ed ai fini dell'accertamento della sussistenza del vincolo di collaborazione continuativa previsto dall'art. 2399 cod. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) come causa di ineleggibilità alla carica di sindaco delle società per azioni, o di decadenza dall'ufficio in ipotesi di avvenuta elezione, l'inerenza ad atti o vicende societarie di particolare importanza costituisce soltanto un aspetto della rilevanza delle prestazioni su cui il giudice del merito deve svolgere la sua indagine, non risultando sufficiente che le stesse rivestano particolare interesse per il cliente, ma occorrendo anche che, complessivamente, esse assumano una ragguardevole consistenza in rapporto all'esercizio ordinario della professione da parte del sindaco. (Nella specie, la S.C. accogliendo il corrispondente motivo di impugnazione, ha ritenuto carente la sentenza impugnata che, essendosi limitata a dare atto della natura delle prestazioni rese e della consistenza del corrispettivo richiesto in termini assoluti, senza rapportarli al livello ed alla dimensione dell'attività normalmente svolta dal ricorrente ed ai relativi proventi, non consentiva la pur indispensabile verifica circa la concreta incidenza di tali prestazioni sull'indipendenza del sindaco).

In tema di società di capitali, il rapporto continuativo di prestazione di opera retribuita, sancito dall'art. 2399 cod. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) come causa di ineleggibilità alla carica di sindaco delle società per azioni, o di decadenza dall'ufficio in ipotesi di avvenuta elezione, è configurabile non soltanto in presenza di rapporti di lavoro subordinato, ma ogniqualvolta ricorra un legame riguardante lo svolgimento di attività professionali, rese anche nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, a titolo oneroso e con carattere non saltuario nè occasionale (In applicazione di tale principio, la S.C., respingendo il corrispondente motivo di impugnazione, ha ritenuto concretamente incompatibile con la carica di sindaco della società poi fallita, invocata dal ricorrente quale ragione giustificativa del credito di cui aveva chiesto l'insinuazione al passivo del sopravvenuto fallimento di quest'ultima, la contemporanea, reiterata ed incisiva prestazione professionale da lui svolta, in un limitato arco di tempo e con l'intesa della sua onerosità, per conto della medesima società).


Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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