Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10011 - pubb. 10/02/2014

Requisiti per l’apertura dell’amministrazione di sostegno e nomina del terzo come amministratore: linee guida della Cassazione

Cassazione civile, sez. I, 04 Febbraio 2014, n. 2364. Est. Acierno.


Amministrazione di Sostegno – Requisiti – Requisito Oggettivo e requisito soggettivo.

Amministrazione di Sostegno – Nomina dell’amministratore di sostegno – Contrasto endofamiliare – Nomina di un terzo – Sussiste.



L'art. 404 cod. civ., introdotto dalla legge n. 6 del 2004, prevede che "la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio". Tale misura protettiva si compone di un duplice accertamento rimesso al giudice del merito (Cass. 2006/13584; Cass. 2009/9628; Cass. 2010/4866; Cass. 2011/22332), il primo concernente la sussistenza di una infermità o di una menomazione fisica o psichica (requisito soggettivo) e il secondo riguardante l'incidenza di tali condizioni sulla capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi (requisito oggettivo). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In tema di nomina dell’amministratore di sostegno, il clima di contrasto endofamiliare giustifica l'opzione per un terzo estraneo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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