Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1003 - pubb. 12/11/2007

Concorrenza sleale, procedimento cautelare avanti a giudice incompetente

Tribunale Pescara, 04 Maggio 2007. Est. Falco.


Concorrenza sleale – Procedimento cautelare ante causam – Ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto a giudice incompetente – Rigetto con decreto inaudita altera parte – Vocativo della resistente – Esclusione.



Una domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. di inibitoria urgente di una condotta di concorrenza sleale, proposta ante causam innanzi al Giudice funzionalmente incompetente (nella specie, proposta innanzi al Giudice Ordinario di Pescara anziché innanzi alla sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale del Tribunale di Roma, competente per materia inderogabile e per territorio ex D.lgs. n. 168/2003 - D.lgs. 30/2005) deve essere rigettata con decreto “inaudita altera parte” (per difetto, rilevabile d’ufficio, della predetta competenza funzionale) e senza contestuale fissazione (con una vocatio in ius da parte di un giudice incompetente) dell’udienza di comparizione delle parti, per la esigenza di non imporre una onerosa costituzione in giudizio della parte resistente innanzi al Giudice incompetente solo per far valere la violazione (già rilevata d’ufficio) di norme attinenti all'individuazione del giudice naturale. (Gianluca Falco) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 669septies c.p.c.


TRIBUNALE DI PESCARA

Il Giudice,

esaminati il ricorso introduttivo ed in particolare il titolo e l’oggetto delle pretese cautelari della ricorrente.
Ritenuta l’incompetenza funzionale del Tribunale adito, rientrando la presente controversia nella competenza funzionale (ante causam ed ordinaria) della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale del Tribunale di Roma, per le considerazioni di seguito sinteticamente esposte.

Premesso in diritto che:

· Le sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale sono state istituite dal D.leg. 27 giugno 2003 n. 168 (Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso Tribunali e Corti d’Appello, a norma dell’art. 16 della Legge 12 dicembre 2002 n. 273), in attuazione della delega contenuta nell’art. 16 l. 12 dicembre 2002 n. 273.

· L’art. 3 del D.lgs. n. 168/2003 stabilisce: “Le sezioni specializzate [in materia di proprietà industriale ed intellettuale] sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale”.

· L’art 3 citato contiene una elencazione non esaustiva dell’intero ambito di controversie relative alla proprietà industriale, non rientrando, expressis verbis, nella citata disposizione legislativa, ad esempio, i segni distintivi diversi dai marchi (ditta, insegna, domain name) (così testualmente Cass. Sez. L. ordinanza n. 18595/2006 in motivazione).

· La competenza delle sezioni specializzate è- nelle materie indicate dall’art. 3- per materia in senso tecnico, quindi inderogabile.

· In concreto, l’attuazione delle sezioni presso i dodici tribunali e corti designate ha avuto luogo nei mesi successivi, a seguito della delibera del Consiglio superiore della magistratura n. 503 del 23 luglio 2003, contenente norme organizzative.

· Nelle controversie in materia di proprietà industriale ed intellettuale, devolute dall'art. 3 del d.lgs 27 giugno 2003, n. 168, alla competenza delle istituite sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti d'appello, le medesime sezioni giudicano in composizione collegiale e solo lo svolgimento delle attività istruttorie è assegnato ad un magistrato componente il collegio, ai sensi dell'art. 2 del citato d.lgs. e dell'art. 50 bis, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13578 del 12/06/2006).

· La nozione di «interferenza» di cui all'art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003 «può configurarsi in presenza di una domanda ritualmente introdotta, che riguardi la proprietà industriale o intellettuale, che sia connessa con atti illeciti rilevanti sotto il profilo concorrenziale ed ha lo scopo di evitare che in relazione all'illecito così integrato, considerato nel suo complesso, debbano essere radicate cause diverse, da trattarsi in sedi differenti (Trib. Milano 14 aprile 2004).

· L’art. 134 del successivo D.lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale a norma dell’art. 15 delle legge 12 dicembre 2002 n. 273), entrato in vigore il 19.3.2005 ha quindi stabilito: “Nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990 n. 287 e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e, per quanto non disciplinato dalle norme suddette, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, salva in ogni caso l'applicabilità dell'articolo 121, comma 5” (I comma). “Negli arbitrati sulle materie di cui al comma 1 si applicano le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5” (II comma). “Tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1, quivi comprese quelle disciplinate dagli articoli 64 e 65 e dagli articoli 98 e 99, sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate previste dall'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come integrato dall'articolo 120. Rientrano nella competenza delle sezioni specializzate anche le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario” (III comma).

· La connessione cd. “impropria” (richiamata- come visto- dalla norma in esame) sussiste (diversamente da quella cd. “propria”, che ricorre quando fra più cause proposte esista connessione per l'oggetto e per il titolo) allorquando più cause presentino in comune, anche solo in parte, qualche questione, la cui soluzione sia necessaria per la decisione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005).

· L’art. 245 comma II del D.lgs. 30/2005 statuisce quindi che “sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate […] le cause di merito iniziate dopo l’entrata in vigore del codice […]”.

· E’ evidente che il legislatore del 2005 ha, anche alla luce delle dispute emerse a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 168 del 2003, ampliato le maglie della competenza per materia delle Sezioni Specializzate rispetto a quanto previsto dalla norma da ultimo citata, includendovi tutte le controversie in materia di diritti di proprietà industriale e quelle di concorrenza sleale (per il principio per cui “le fattispecie di concorrenza sleale che abbiano un'incidenza, anche solo economica, sulla circolazione dei beni oggetto di privativa e, quindi, rientranti nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale sono devolute alla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, cfr. Trib. Napoli 21 maggio 2004,in Foro it., 2004, I, c. 2875: nella specie, era stata prospettata una condotta di boicottaggio causativa di illecita limitazione alla commerciabilità di beni oggetto di marchio o brevetto; per il principio per cui “devono ritenersi fattispecie di concorrenza sleale interferenti con i diritti di proprietà intellettuale ed industriale, e sono quindi rimesse alla competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, anche quelle in cui l'accertamento giudiziale incida solo indirettamente, in via di mero fatto ovvero solo economica, sulla circolazione di beni oggetto di diritti di proprietà intellettuale o industriale, cfr. Trib. Napoli 20 maggio 2004, in Arch. civ., 2004, 1293: nella specie si è affermata la riconducibilità alle fattispecie di cui all'art. 3 d.lg. n. 168 n. 2003 di una domanda di inibitoria cautelare, ove il distributore all'ingrosso di medicinali prospettava di subire condotte di boicottaggio dal produttore, che rifiutava di vendergli direttamente i medicinali prodotti; per il principio per cui “nell'ambito delle fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale, che l'art. 3 d.lg. 168/03 devolve alla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, devono ricomprendersi anche le controversie relative ai marchi di fatto, in quanto riconducibili alla concorrenza sleale con fusoria, cfr. Trib. Napoli 26 marzo 2004, in Foro it., I, c. 1548; per il principio per cui “le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale sono competenti anche in tema di boicottaggio e di violazione dell'obbligo di contrarre, poiché il primo, costituendo un'espressione della concorrenza sleale, è ricompreso nelle fattispecie interferenti di cui all'art. 3 d.lg. n. 168 del 2003, quando le condotte lamentate incidano, sotto il profilo giuridico o economico, su diritti di proprietà intellettuale, cfr. Trib. Napoli 19 maggio 2004; per il principio per cui “le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale sono competenti per materia a conoscere dei giudizi di concorrenza sleale ove si chiede la repressione di condotte di imitazione servile e di appropriazione dei pregi, atteso che tali fattispecie possono considerarsi almeno indirettamente interferenti con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, cfr. Tribunale Napoli 15.12.2005; per il principio per cui “ussiste la competenza alle sezioni specializzate ai sensi dell'art. 3 d.lg. n. 168 del 2003 in caso di controversia implicante la deduzione di "fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale", il che sussiste allorché il ricorrente si lamenti di altrui atti di concorrenza sleale di denigrazione, appropriazione di pregi e scorrettezza professionale realizzati con abuso di privativa, con la conseguente interferenza con la disciplina dei diritti brevettali, cfr. Tribunale Torino 16.12.2004 fattispecie relativa a controversia radicata in epoca anteriore all'entrata in vigore del codice di diritto industriale).

Ritenuto che dall’applicazione dei superiori principi di diritto al caso di specie è agevole rilevare la “appartenenza” inderogabile alla sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale del Tribunale di Roma (territorialmente competente ex art. 4, I comma, lett. i) del D.lgs. n. 168/2003) della competenza per materia della controversia di cui è causa in quanto la ricorrente addebita alla controparte (causa petendi della domanda) un illecito concorrenziale (del quale quivi chiede l’inibitoria urgente) integrato- a suo dire- dalle seguenti condotte:

· Illegittima registrazione del marchio Cagidemetrio & Nipoti a nome di Antonello Fidanza.

· Indebita produzione di attività confusoria ai danni dell’esponente.

· Sfruttamento parassitario della pluriennale notorietà della esponente.

· Diffusione di apprezzamenti denigratori sulla esponente.

·  Indebito storno di dipendenti della esponente.

· Conseguente indebito utilizzo delle conoscenze e tecniche commerciale del settore dei dipendenti della esponente.

· Conseguente tentativo di “acquisizione del mercato in modo sleale”.

· Violazione delle regole che disciplinano la concorrenza tra imprese.

· Conseguente pericolo concreto di “depauperamento dell’avviamento imprenditoriale” dell’esponente.

Precisato che la ricorrente esplicitamente prospetta la strumentalità dell’invocata inibitoria ex art. 700 c.p.c. (della persistenza di dette condotte anticoncorrenziali) rispetto ad un futuro giudizio di merito volto ad ottenere sia l’accertamento della fattispecie di concorrenza sleale quivi denunziata, sia il risarcimento in forma generica e specifica dei danni subiti.

Ritenuto quindi che risulta evidente che tanto la fattispecie dedotta nel presente procedimento quanto quella preannunziata come oggetto del giudizio di merito di cui il quivi caldeggiato provvedimento urgente dovrebbe anticipare gli effetti rientrano senza dubbio nell’alveo delle fattispecie di concorrenza sleale riservate ex lege alla competenza del “Tribunale Commerciale”.

Precisato infine che detta incompetenza è- in quanto funzionale inderogabile- rilevabile d’ufficio ed anche nella presente fase “inaudita altera parte” per la esigenza “di non imporre una onerosa costituzione in giudizio solo per far valere la violazione di norme attinenti all'individuazione del giudice naturale, posto che è e dalla disciplina del procedimento cautelare uniforme in punto di incompetenza del giudice adito ante causam (art. 669-septies, cod. proc. civ.) si ricava l'esigenza della rilevabilita’ d'ufficio dell'incompetenza - di qualsiasi natura - per cio’ solo che esiste la possibilita’ (art. 669-sexies, comma secondo, cod. proc. civ.) che la misura cautelare venga concessa inaudita altera parte e che l'intimato debba subire, per contestarne la legittimita, la competenza funzionale del giudice arbitrariamente scelto dall'altra parte (cfr. testualmente C. Cost. sent. N. 410/2005 anche in motivazione).

P.Q.M.

RIGETTA

Il ricorso per difetto di competenza, appartenendo la presente controversia, per le causali di cui in motivazione, alla competenza funzionale inderogabile della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso il Tribunale di Roma.

Nulla sulle spese.

Alla Cancelleria.

Pescara, 4.5.2007


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